TRANSIZIONE 4.0:
PUBBLICATI I MODELLI DI COMUNICAZIONE AL MISE
L’articolo di oggi verte sulle caratteristiche della comunicazione che deve essere recapitata al Ministero dello Sviluppo Economico da parte delle imprese che richiedono una compensazione tramite credito d’imposta.
Lo scorso 6 ottobre, il Mise tramite tre Decreti Direttoriali ha stabilito modelli, contenuti, modalità e termini di invio delle comunicazioni previste dalle rispettive discipline dei crediti d’imposta appartenenti al Piano Transizione 4.0.
Per legge questa comunicazione è un adempimento per:
- credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0;
- credito d’imposta R&S&I&D;
- credito d’imposta Formazione 4.0.
Quindi, restano esclusi da questa obbligatorietà la categoria degli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ordinari.
Comunque, in tutti e tre i Decreti non sono previste conseguenze in caso di mancato invio del modello al MiSe in quanto:
- l’inadempimento non comporta la disapplicazione o la revoca dell’agevolazione;
- il mancato invio non determina effetti in sede di controllo dell’Amministrazione finanziaria;
- i dati e le informazioni indicati sono acquisiti solo a fini di monitoraggio dell’andamento, diffusione ed efficacia delle misure del Piano Transizione 4.0.
Vediamo qui in seguito tutte le disposizioni dei differenti modelli di comunicazione allegati ai Decreti, per le tre tipologie di credito d’imposta di cui sono d’obbligo.
Credito d’imposta per investimenti beni strumentali 4.0
In questa categoria ricadono sia gli investimenti in beni strumentali materiali (Sezione A), che investimenti in beni strumentali immateriali (Sezione B).
In entrambi i casi di beni materiali e beni immateriali, all’interno della Comunicazione viene richiesta un’accurata descrizione degli investimenti che sono stati compiuti, tra cui:
- dati anagrafici ed economici dell’impresa,
- fruizione in periodi d’imposta precedenti dell’iperammortamento,
- l’impiego di innovation managercon fruizione del relativo voucher,
- dati sul progetto d’investimento,
- individuazione delle tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati.
Inoltre, il dichiarante è tenuto ad indicare l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.
Il modello (vedi schema su mise.gov.it) deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it. Il termine per l’invio è differenziato in base alla disciplina applicabile, se del 2019 o del 2020:
- investimenti ricadenti sotto la L. 160/2019 entro il 31/12/2021;
- investimenti ricadenti sotto la L. 178/2020 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ad ogni periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, dunque per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2020 entro il prossimo 30/11/2021.
Credito d’imposta R&S&I&D
In questo gruppo sono state individuate cinque sezioni distinte a seconda del tipo di investimento compiuto: Investimenti in attività di R&S (Sezione A), Investimenti in attività di IT (Sezione B1), Investimenti in attività di IT 4.0 (Sezione B2), Investimenti in attività di IT green (Sezione B3), Investimenti in attività di Design e ideazione estetica (Sezione C).
In ciascuna sezione sono richiesti dati relativi ai progetti come: titolo, ambito scientifico e/o tecnologico di afferenza, periodo di realizzazione degli investimenti ed eventuali obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, le spese eleggibili distinte per tipologia e per attività sostenute direttamente dall’impresa o commissionate a imprese del gruppo.
Come nel caso precedente, il dichiarante è tenuto ad indicare l’eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.
Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it. Anche in questo caso, il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili:
- investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 entro il 31/12/2021;
- investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.
Credito d’imposta Formazione 4.0
In quest’ultima categoria vengono distinti gli investimenti in formazione in base alla legge del periodo d’imposta di riferimento: Investimenti in attività di Formazione 4.0 sostenuti nel periodo d’imposta 2020 (Sezione A), Investimenti in attività di Formazione 4.0 sostenuti nei periodi d’imposta 2021-2022 (Sezione B).
Entrambe le sezioni richiedono ugualmente i dati relativi alle attività formative svolte, come: oggetto e contenuti, periodo di svolgimento, numero dipendenti coinvolti, numero di ore o giornate lavorative dedicate, numero di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Inoltre, sono richiesti i seguenti dati:
- indicazione delle tecnologie abilitanti 4.0;
- ambiti aziendali di declinazione di tali tecnologie;
- modalità di erogazione delle attività formative, interna o esterna;
- importo complessivo delle spese ammissibili;
- eventuale fruizione di altre sovvenzioni pubbliche sulle medesime spese.
Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ed inviato tramite PEC all’indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it. Il termine per l’invio è differenziato in base al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili:
- investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 entro il 31/12/2021;
- investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi entro la data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.