ULTIME NOTIZIE PATENT BOX:
PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME E
CONSULTAZIONE PUBBLICA DEL PROVV. N° 48243 DEL 15.02.2022
L’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sul Patent Box con la Risposta ad interpello n. 2 del 4 gennaio 2023, fornendo chiarimenti inerenti il passaggio dal vecchio al nuovo regime.
Come più volte sottolineato, dal 2021, il Patent Box si è trasformato, da tassazione agevolata del reddito d’impresa derivante dall’utilizzo di uno o più beni immateriali per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo, in una superdeduzione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione all’implementazione, accrescimento e mantenimento di alcuni asset intangibili.
Con riferimento ai periodi d’imposta antecedenti al periodo 2021, l’Agenzia delle Entrate torna a precisare che contribuenti che abbiano esercitato sia una valida opzione PB (ossia l’opzione di durata quinquennale ex art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) che una valida opzione OD (riguardante i casi di contribuenti che, utilizzando in modo diretto del bene, hanno optato per il regime di autoliquidazione di durata annuale ex art. 4 del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed esercitabile previo esercizio dell’opzione PB), l’articolo 6, comma 10, terzo periodo del D.L. n. 146/2021 non consente di transitare nel nuovo regime, dovendo questi soggetti permanere nel precedente Patent box per tutta la durata del periodo di riferimento dell’opzione PB.
Il documento di prassi prosegue ricordando “poiché il periodo di efficacia dell’opzione OD segue quello dell’opzione PB, il punto 12.3 del Provvedimento Nuovo Patent Box prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta 2021, non sarà più necessario esercitare annualmente una nuova opzione OD, in quanto l’opzione esercitata entro il periodo d’imposta 2020 si considera efficace per i residui anni del quinquennio. Resta inteso che il contribuente sarà ad ogni modo tenuto a predisporre per ciascun anno la documentazione idonea prevista dal regime OD, giacché tale onere, in caso di utilizzo diretto del bene agevolabile, rappresenta una condizione di accesso allo stesso regime OD (laddove, invece, in caso di utilizzo indiretto la predisposizione della documentazione idonea consente solo di fruire di un’esimente sanzionatoria)”.
Per completezza argomentativa, si richiama il punto 12 del Provvedimento n.48243 del 15.02.2022 in cui vengono riepilogate le caratteristiche e le modalità di esercizio dell’opzione.
In dettaglio:
- l’opzione del nuovo Patent Box è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile;
- i soggetti che hanno presentato, con riferimento al precedente regime patent box, un’istanza di accesso alla procedura o di rinnovo della stessa, possono transitare nel nuovo regime previa comunicazione da trasmettersi, tramite PEC o con raccomandata a/r, all’Ufficio presso il quale è pendente la procedura relativa al precedente regime patent box;
- i soggetti che, avendo esercitato la soprarichiamata l’opzione PB, hanno esercitato anche l’opzione OD, possono continuare a fruire del precedente regime patent box fino alla sua naturale scadenza quinquennale e per loro non sussiste l’obbligo di esercitare le successive opzioni OD annuali;
- infine, i contribuenti non possono esercitare l’opzione PB, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2021.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022, in cui sono stati declinati i profili operativi del nuovo regime di patent box, introdotto dall’Articolo 6 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021,n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sarà oggetto di modifiche e chiarimenti a seguito di una nuova circolare, la cui bozza è oggetto attualmente di consultazione pubblica.
Come riportato sul sito dell’agenzia (agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/consultazione-pubblica-del-gennaio-2023), i soggetti interessati hanno tempo fino al 3 febbraio 2023 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione. La finalità della consultazione è permettere agli uffici competenti di valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.
I contributi vanno inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it.
Per garantire un efficiente processo di consolidamento dei diversi contributi, i soggetti interessati sono invitati a seguire lo schema seguente:
- Tematica;
- Paragrafo della circolare;
- Osservazione;
- Contributo;
- Finalità.
Una volta terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia delle entrate pubblicherà i commenti pervenuti, con l’esclusione di quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione.