Giugno 20, 2024 Credito d'Imposta ZES / NEWS 0 Comment

ZES UNICA:

APPROVAZIONE DEL MODELLO E INOLTRO DELLE DOMANDE DAL 12.06.24 AL 12.07.24

La Zona Economica Speciale (ZES) Unica, di cui all’articolo 16 del Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, è stata istituita a partire dal 1° gennaio 2024 e comprende tutti i comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Questa nuova ZES unifica le otto ZES preesistenti del Mezzogiorno, sostituendo le strutture amministrative frammentate. L’obiettivo è massimizzare l’impatto competitivo dell’intero Mezzogiorno, offrendo condizioni favorevoli alle imprese operanti o interessate a insediarsi nel Sud. Le aziende che operano nella ZES Unica beneficiano di procedure semplificate, regimi procedimentali speciali e misure di agevolazione fiscale, come il credito d’imposta ZES.

Per quanto riguarda le ultime novità sul credito d’imposta, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 262747/2024 dell’ 11.06.24  ha definito le modalità̀ di trasmissione, che avverranno tramite il software “ZES UNICA” disponibile sul sito dell’Amministrazione finanziaria, ed il modello della Comunicazione; in dettaglio, l’inoltro della domanda deve avvenire dal 12 giugno al 12 luglio 2024 direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

A seguito della presentazione della Comunicazione, viene rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Successivamente, le aziende possono utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti già realizzati, esclusivamente in compensazione. Per utilizzare il credito d’imposta a valere sugli investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione, le aziende sono tenute a presentare una o più comunicazioni integrative, utilizzando lo stesso modello di comunicazione, nel periodo tra  il 31 luglio 2024 ed il 17 gennaio 2025.

Si riepilogano, di seguito, gli aspetti essenziali del beneficio fiscale:

  • iI progetto d’investimento su cui viene chiesto il credito d’imposta deve esser stato realizzato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 ed il 15 novembre 2024;
  • l’investimento minimo è di 200.000 euro, il massimo 100 milioni;
  • sono agevolabili le spese relative all’acquisto, o leasing, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie. Rientrano anche l’acquisto di terreni e l’acquisto, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti; aspetto degno di rilievo è che il beneficio fiscale viene riconosciuto anche sugli investimenti in beni immobili strumentali anche già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica; il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per la vendita finale e i materiali di consumo;
  • le imprese possono ricevere un credito d’imposta fino al 50% della spesa sostenuta ed in alcuni casi particolari si può arrivare anche al 70%): la percentuale che si può ricevere varia in base alla regione, alle dimensioni dell’impresa e all’entità dell’investimento;
  • ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • è inibito l’utilizzo del credito d’imposta a valere sugli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione ovvero realizzati ma per i quali alla medesima data, non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione contabile. Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica.

Il modello di Comunicazione ZES unica differisce, per certi aspetti, dal precedente modulo dedicato al Bonus Sud. Il template infatti prevede anzitutto le consuete sezioni dedicate ai dati del soggetto beneficiario ed alla descrizione dell’investimento e della struttura produttiva; a queste si aggiungono la dichiarazione antimafia per quanto concerne i casi in cui il credito d’imposta risulti superiore ad euro 150.000, la sezione di verifica della cumulabilità con altre agevolazioni inerenti i medesimi costi e, aspetto nuovo, la distinta indicazione degli estremi delle fatture relative agli investimenti eseguiti e della certificazione rilasciata. Questo implica quindi che la ricezione delle fatture elettroniche relative all’investimento ed il rilascio della certificazione contabile costituiscono due requisiti indispensabili per l’invio della comunicazione e la conseguente fruizione del beneficio fiscale.

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