Piano Transizione 5.0

Agevolazioni fiscali a supporto dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici

Scheda riassuntiva del Piano

SOGGETTI BENEFICIARI:
  • Imprese,  senza distinzioni per dimensioni, settore di attività o localizzazione, che effettuano progetti di innovazione tesi ad ottenere una riduzione dei consumi energetici
ATTIVITA’ AMMESSE:
  • Nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici
SPESE AMMESSE:
  1. BENI MATERIALI E IMMATERIALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI
    Per accedere all’incentivo occorre un INVESTIMENTO OBBLIGATORIO E TRAINANTE:
    • in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli Allegati A e B del piano Transizione 4.0
    • questi beni devono essere interconnessi ed inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

    NOTA BENE: Se un investimento in beni 4.0 ricade nella Transizione 5.0 perché abilita un risparmio energetico, si applicheranno queste norme e non più quelle del piano Transizione 4.0. Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio, oppure generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

  2. FOTOVOLTAICO:
    Sono incentivabili gli impianti ex art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. 181/ 2023 prodotti in Europa:
    • Pannelli lettera a (efficienza al 21,5%): maggiorazione 30%
    • Pannelli lettera b (efficienza dal 23,5%): maggiorazione 40%
    • Pannelli lettera c (efficienza dal 24%): maggiorazione 50%
  3. FORMAZIONE
    Ammissibile la formazione finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali fino a un massimo di 300 mila euro.
ALIQUOTE E TETTO DI SPESA:
  1. l’investimento consegue una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
    • 35% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
    • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno.
  1. L’investimento consegue una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
    • 40% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
    • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
  1. L’investimento consegue una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento:
    • 45% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
    • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
MODALITÀ DI FRUIZIONE:
  • Utilizzo in compensazione mediante modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
CODICE TRIBUTO:
  • 7072 – Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
CUMULABILITÀ CON ALTRI AIUTI DI STATO: Il credito d’imposta è CUMULABILE:
  • con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
  • con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea;
  • a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

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