Credito d’imposta per Beni Strumentali

Agevolazione fiscale destinata a tutti coloro che effettuano investimenti nell’acquisto di beni materiali ed immateriali ordinari e beni materiali ed immateriali connessi al modello industria 4.0 Art. 1, commi 1051-1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come modificata dall’art. 1, commi 446-448, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Decreti MIMIT e Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E dell’11 giugno 2025.

Scheda riassuntiva credito d’imposta

SOGGETTI BENEFICIARI: Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (di qualsiasi forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale).

Esclusioni: Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale, e soggetti destinatari di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001 o non in regola con DURC e norme di sicurezza sul lavoro.

ATTIVITA’ AMMESSE: Acquisizione ed effettiva interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura di beni strumentali nuovi e tecnologicamente avanzati destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
SPESE AMMESSE: Beni Materiali 4.0: Macchinari, impianti, attrezzature e componenti ad alto valore tecnologico compresi nell’Allegato A alla Legge 232/2016.

Nota per beni ordinari e software: Nel 2025 si è azzerato il credito per beni materiali “ordinari” (non 4.0) e per beni immateriali 4.0 di cui all’Allegato B (scaduti al 31/12/2024 salvo coda).

ALIQUOTE E TETTO DI SPESA: Beni Materiali 4.0 (Allegato A):
  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.
  • 10% del costo per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro.
  • 5% del costo per la quota di investimenti da 10 a 20 milioni di euro.

 (Superati i 20 milioni di euro il credito d’imposta è pari a 0).

MODALITA’ DI FRUIZIONE: Credito d’Imposta in compensazione tramite Modello F24 utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione del bene.

Codice Tributo F24: 7077 (istituto per gli investimenti 2025) o 6936 (per beni prenotati entro il 2024). Obbligo di presentazione dell’F24 solo tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

CUMULABILITÀ CON ALTRE MISURE: Cumulabile con la Nuova Sabatini, il Credito d’Imposta ZES Unica e contributi regionali/europei, a condizione che il cumulo non superi il 100% del costo sostenuto e la base imponibile per la maggiorazione o misura concorrente sia calcolata al netto del credito d’imposta riconosciuto.

Non cumulabile per i medesimi beni con il credito d’imposta Transizione 5.0.

PROROGA E AMBITO TEMPORALE: Valido per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Coda Lunga: Esteso fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

ONERI DOCUMENTALI:
  • Doppia Comunicazione Telematica MIMIT/GSE: Comunicazione preventiva (ex ante) e comunicazione di completamento (ex post) necessarie per il monitoraggio del tetto di spesa erariale.
  • Perizia Tecnica Asseverata rilasciata da un ingegnere/perito industriale iscritto all’albo (o attestato di conformità) per beni di costo superiore a 300.000 euro (per costi pari o inferiori basta una dichiarazione del legale rappresentante).
  • Certificazione e Dicitura in Fattura: Fatture e DDT devono riportare l’esplicito riferimento alla legge di agevolazione (“Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020 e s.m.i.”).

Tipologia di Bene Strumentale

Codice Tributo Distinto per Legge Agevolativa di Riferimento

Quote Annuali di Compensazione

Legge di Bilancio 2020

Legge di Bilancio 2021

Legge di Bilancio 2020

Legge di Bilancio 2021

BENI MATERIALI ORDINARI:

6932

“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”

6935

“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”

5 quote di pari importo a partire dall’anno successivo di entrata in funzione

1 quota di pari importo a partire dall’anno di entrata in funzione

BENI IMMATERIALI ORDINARI:

––––––––––––

6935

“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”

––––––––––––

3 quote di pari importo a partire dall’anno di entrata in funzione oppure 1 quota di pari importo nel caso di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro

BENI MATERIALI 4.0:

6933

“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”

6936

“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”

5 quote di pari importo a partire dall’anno successivo di interconnessione

3 quote di pari importo a partire dall’anno di interconnessione

BENI IMMATERIALI 4.0:

6934

“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”

6937

“Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”

3 quote di pari importo a partire dall’anno successivo di interconnessione

3 quote di pari importo a partire dall’anno di interconnessione

Oneri Documentali

DICITURA IN FATTURA:
  • ANNO 2020: Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019
  • ANNO 2021: Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1067, Legge 178 del 30.12.2020
  • DALL’ANNO 2022: Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1067, Legge 178 del 30.12.2020, come modificati dal comma 44 dell’art. 1 della Legge 234/2021
PERIZIA ASSEVERATA: Beni 4.0 di costo superiore a 300.000,00
AUTOCERTIFICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: Beni 4.0 di costo inferiore a 300.000,00
ATTESTATO DI CONFORMITÀ DA PARTE DI UN ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO: Beni 4.0 di costo superiore a 300.000,00, in alternativa alla perizia asseverata
COMUNICAZIONE MI.SE.: Adempimento di natura volontaria
RELAZIONE TECNICA: Da allegare alla Perizia / Attestato di conformità, realizzata in maniera confidenziale e custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione

Per avere qualche informazione in più leggi il nostro articolo:
R&S E INVESTIMENTI 4.0:
LA DOPPIA COMUNICAZIONE CON IL DL N.39/24

ll 30 marzo 2024 è entrato in vigore il DL n.39/24 che introduce due nuovi obblighi di comunicazione obbligatori nei confronti delle imprese che portano avanti investimenti sulla generalità dei beni inclusi nel piano Transizione 4.0 come anche della ricerca e sviluppo, comprese le attività di innovazione tecnologica in ottica 4.0 e di transizione ecologica.

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