Gennaio 28, 2026
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IPER-AMMORTAMENTO 2026:
LE NOVITÀ DELLA BOZZA DEL NUOVO DECRETO
L’Iper-ammortamento 2026 segna il ritorno di una delle misure più incisive per la politica industriale italiana, abbandonando la logica del credito d’imposta per ripristinare il meccanismo della deduzione extracontabile dai redditi d’impresa IRES e IRPEF, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2026. Come noto, la norma primaria ha demandato ad un decreto del MIMIT, di concerto con il MEF, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità attuative con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio. Ad oggi, il decreto interministeriale è stato trasmesso dal MIMIT al MEF per il prescritto concerto, si compone di 11 articoli e di un Allegato tecnico dedicato agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sotto il profilo soggettivo, la norma circoscrive la platea dei beneficiari ai soli titolari di reddito d’impresa residenti nel territorio dello Stato, escludendo esplicitamente i professionisti, i contribuenti in regime forfettario e le aziende in stato di crisi o non in regola con il DURC e le norme sulla sicurezza. Dal punto di vista oggettivo, il nuovo quadro normativo manda in pensione i vecchi Allegati A e B della Legge 232/2016 per introdurre i nuovi Allegati IV e V, i quali aggiornano il perimetro dei beni agevolabili materiali ed immateriali includendo tecnologie di frontiera come l’intelligenza artificiale, la cybersecurity OT, le reti 5G private e i sistemi di monitoraggio energetico.
L’agevolazione opera attraverso una maggiorazione del costo fiscale che parte da una base del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, decrescendo al 100% fino a 10 milioni e attestandosi al 50% per la quota eccedente fino al tetto di 20 milioni. Un elemento di discontinuità radicale rispetto al passato è rappresentato dal vincolo di origine Made in EU o SEE, che impone alle imprese l’onere di dimostrare che i beni acquistati siano stati prodotti o abbiano subito la loro ultima trasformazione sostanziale all’interno dello Spazio Economico Europeo.
Da questo punto di vista, infatti, l’impresa è tenuta a dotarsi, alternativamente, di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente oppure di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del D.P.R. 445/2000; la dichiarazione deve attestare che il bene è stato integralmente ottenuto nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo oppure ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel medesimo territorio, conformemente a quanto previsto dal Codice doganale dell’Unione; per trasformazione sostanziale si intende una lavorazione che conferisca al prodotto le sue caratteristiche essenziali, escludendo le operazioni minime come, a titolo esemplificativo, assemblaggio semplice, imballaggio, apposizione di marchi, ecc..
Per quanto riguarda i beni immateriali dell’Allegato V, il decreto stabilisce che l’impresa è tenuta a dotarsi di una dichiarazione attestante l’origine del software, resa dal produttore o licenziante ai sensi del D.P.R. 445/2000, e contenente una serie di indicazioni: la sede in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging, l’attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e l’indicazione degli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.
Sul piano procedurale, il diritto alla maggiorazione è subordinato a un iter telematico gestito dal GSE che si articola in una comunicazione preventiva per la prenotazione dei fondi, una successiva conferma del versamento dell’acconto del 20% entro 60 giorni e una rendicontazione finale entro il 15 novembre 2028. Fondamentale risulta inoltre il profilo temporale, poiché la legge ancora l’agevolazione alla data di consegna o spedizione dei beni secondo i criteri del TUIR, coprendo il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Completa il quadro un severo apparato di controllo che richiede la produzione di una perizia tecnica asseverata sopra i 300.000 euro ed una certificazione contabile del revisore legale, oltre a specifiche attestazioni per gli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili che devono essere rigorosamente dimensionati sul fabbisogno energetico aziendale per non incorrere nella decadenza dal beneficio. Per quanto concerne i soggetti deputati al rilascio della perizia tecnica asseverata, vi rientrano gli ingegneri e i periti industriali iscritti nei relativi albi professionali e gli enti di certificazione accreditati mentre, per il settore agricolo, la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati o periti agrari laureati. Al di sotto della soglia dei 300.000, 00 euro è ammessa la consueta dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per quanto riguarda l’obbligo di conservazione documentale, l’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile, fino al decimo anno successivo a quello di completamento dell’investimento, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e della veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica, ivi comprese: le perizie e le attestazioni, le fatture e i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
Infine, il decreto individua le cause di decadenza dal beneficio che, in continuità con la precedente disciplina del credito d’imposta, sono:
- cessione onerosa dei beni o delocalizzazione all’estero prima del termine del periodo di fruizione;
- assenza di requisiti tecnici o irregolarità documentali non sanabili;
- false dichiarazioni o impedimento alle attività di controllo;
- mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza, anche parziale, del beneficio.
In tali casi, l’Agenzia delle entrate procede ai conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
