Gennaio 20, 2026 Credito d'Imposta Beni Strumentali / Credito d'Imposta ZES / NEWS 0 Comment

IPER-AMMORTAMENTO E ZES UNICA:

LE NUOVE FRONTIERE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026 PER LA CRESCITA INDUSTRIALE

La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026) introduce una riforma strutturale degli incentivi alle imprese segnando il ritorno dell’iper-ammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal primo gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028. La nuova disciplina prevede una significativa maggiorazione del costo di acquisizione per i beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma 4.0, a condizione che gli stessi siano interconnessi al sistema aziendale o alla rete di fornitura.

Tale beneficio si estende anche agli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, richiedendo però che i beni siano prodotti all’interno dell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. Quest’ultimo aspetto costituisce una novità importante visto che né l’iperammortamento originario (2017-2019), né il credito d’imposta Transizione 4.0 (2020-2024) e neanche la Transizione 5.0 hanno mai previsto alcuna forma di limitazione geografica; da questo punto di vista, la scelta del legislatore mira a  sostenere la domanda di tecnologie prodotte nel territorio europeo al fine di rafforzare l’autonomia strategica dell’Unione.

Entrando nel dettaglio, la misura è strutturata su tre scaglioni crescenti che prevedono una maggiorazione del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 50% per la parte eccedente fino a un tetto di 20 milioni di euro. Sebbene l’agevolazione sia cumulabile con altre forme di sostegno nazionali ed europee, la base di calcolo deve essere assunta al netto di altri contributi e resta ferma l’incompatibilità con il credito d’imposta per beni strumentali previsto dalla Legge n.207/2024. Quest’ultima, infatti, all’art. 1, comma 446 statuisce che  “il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”. Da segnalare una modifica significativa rispetto alla versione iniziale del disegno di legge e riguardante il mancato riconoscimento della maggiorazione rafforzata al 220% originariamente prevista per investimenti con comprovata riduzione dei consumi energetici.

Altra novità rilevante è l’introduzione dei nuovi Allegati IV e V in sostituzione dei precedenti Allegati A e B della legge 232/2016 e che vedono l’introduzione di nuove categorie di beni del tutto inedite. L’Allegato IV disciplina i beni materiali strumentali nuovi raggruppandoli in categorie che spaziano dalle macchine utensili a controllo computerizzato ai sistemi robotizzati e di manifattura additiva, includendo dispositivi per l’assicurazione della qualità, la tracciabilità dei prodotti e il miglioramento dell’ergonomia tramite tecnologie di realtà aumentata o esoscheletri; una novità fondamentale di questo elenco è l’integrazione di sistemi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, a patto che siano finalizzati all’autoconsumo aziendale e rispettino i requisiti di origine europea, confermando la volontà del legislatore di unire la digitalizzazione alla sostenibilità ambientale. Specularmente, l’Allegato V identifica i beni immateriali necessari per governare tale trasformazione digitale, comprendendo non solo software gestionali e piattaforme di integrazione logistica o produttiva, ma estendendo il perimetro a tecnologie di frontiera come i sistemi di intelligenza artificiale, gli algoritmi di apprendimento automatico per la manutenzione predittiva, i modelli di simulazione digitale o Digital Twin e le architetture per la gestione dei Big Data e della Cybersecurity. Per entrambe le tipologie di beni, l’accesso alle maggiorazioni dell’iper-ammortamento resta subordinato al rispetto del requisito dell’interconnessione.

Parallelamente alla manovra fiscale sull’ammortamento, la Legge di Bilancio 2026 dispone l’estensione triennale del credito d’imposta per la Zona Economica Speciale Unica includendo anche le zone assistite delle regioni Marche ed Umbria con uno stanziamento complessivo di risorse che ammonta a 2.300 milioni di euro per il primo anno. Una novità rilevante riguarda il riconoscimento di un contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta pari al 14,6189% per le imprese che hanno presentato comunicazione integrativa a fine 2025, purché non abbiano beneficiato dell’agevolazione Transizione 5.0 per i medesimi progetti. Infine, la manovra garantisce continuità operativa anche alle Zone Logistiche Semplificate prorogando i relativi crediti d’imposta per il triennio 2026-2028, delineando così un quadro di supporto integrato che punta a sostenere sia l’innovazione digitale che la competitività territoriale delle aree economiche strategiche del Paese.

L’operatività piena delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 richiede l’emanazione di un decreto attuativo specifico. Sebbene la legge di bilancio definisca già le aliquote della maggiorazione e l’estensione della ZES Unica, il testo rimanda esplicitamente a un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per stabilire le modalità concrete di fruizione. Il decreto attuativo deve essere adottato, secondo la prassi, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge e questo provvedimento sarà fondamentale per rendere utilizzabile l’agevolazione, specialmente per quanto riguarda la documentazione tecnica necessaria e le procedure di comunicazione.

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