Marzo 13, 2025 Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS 0 Comment

BENI 4.0 E COMUNICAZIONE PREVENTIVA:

CHIARIMENTI DELLA RISP. INTERPELLO 69/2025

Come ben noto, il 30 marzo 2024 è entrato in vigore il DL n.39/24 che introduce due nuovi obblighi di comunicazione obbligatori nei confronti delle imprese che portano avanti investimenti sulla generalità dei beni inclusi nel piano Transizione 4.0 come anche della ricerca e sviluppo.

In dettaglio, l’art.6 chiede di predisporre ed inoltrare al MIMIT:

  • una COMUNICAZIONE EX ANTE  prima di procedere con l’effettiva realizzazione dell’investimento, da intendersi coerentemente a quanto statuito ai sensi dell’art.109 TUIR, ovvero delle attività di R&S;
  • una COMUNICAZIONE EX POST a completamento dell’investimento ovvero delle attività R&S al fine di aggiornare e rendicontare quanto inoltrato con la prima.

Con riferimento ai beni strumentali, la richiesta di compensazione va inviata:

  • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
  • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.

A partire dal 18 maggio 2024 la richiesta va presentata unicamente tramite la nuova funzionalità semplificata che permette l’invio dei moduli tramite portale attivo sul sito del GSE.

Riprese le dovute premesse, sull’argomento è ritornata a pronunciarsi l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n.69 del 07.03.25 in cui viene chiarito che il contribuente è tenuto a presentare la comunicazione preventiva se l’investimento agevolabile è stato formalmente avviato prima del 30 marzo anche se materialmente realizzato successivamente. In dettaglio, la vicenda vede l’istante aver effettuato un ordine di acquisto il 17.01.24, ricevuto fattura il 17.04.24 e interconnesso il bene il 06.05.24; la domanda che viene quindi posta è se bisogna, in tal caso, presentare solo la comunicazione ex post oppure anche quella ex ante.

La società ritiene sufficiente la sola comunicazione di completamento ex post giustificato dal presupposto che l’ordine è stato emesso prima del 30 marzo 2024 quale data di entrata in vigore del DL 39/2024. Tale posizione, a parere della scrivente, risulta del tutto condivisibile alla luce anche delle FAQ del GSE laddove viene chiarito che per data di avvio del progetto si intende “la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso”; in tale prospettiva quindi la sottoscrizione dell’ordine d’acquisto determina formalmente l’avvio dell’investimento in data antecedente al 30 marzo 2024 e pertanto farebbe scattare unicamente l’impegno ad una comunicazione ex post.

L’interpretazione del contribuente viene tuttavia smentita dall’Agenzia delle Entrate, la quale ritiene che, sebbene l’ordine giuridicamente rilevante sia stato effettuato in data anteriore all’entrata in vigore del DL39/24, l’attrezzatura risulta fatturata il 17.04.24 ed interconnessa al ciclo produttivo il 06.05.24 e sono questi ultimi due documenti (fattura ed interconnessione) a rendere l’investimento formalmente realizzato. Partendo da tali assunti, ai fini della fruizione del credito in rassegna, l’istante è tenuto a presentare la comunicazione preventiva e, successivamente, la comunicazione di completamento dell’investimento.

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