Dicembre 17, 2025
Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS
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CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0:
COSTI DI SVILUPPO E DIRITTI IP
Nell’ambito del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, la Risposta n. 101 del 19 gennaio 2023 fornisce alcuni chiarimenti su costi di sviluppo e diritti di proprietà industriale.
In primo luogo, l’Agenzia affronta la questione degli investimenti che, pur culminando nella creazione di un bene di consistenza fisica, come un prototipo, si qualificano prevalentemente come costi di sviluppo. Tali spese, infatti, sono espressione diretta di attività di ricerca e sviluppo e di nuova conoscenza acquisita, assumendo quindi la natura sostanziale di beni immateriali.

L’orientamento espresso è che tali investimenti non ricadano nell’ambito applicativo del credito d’imposta per beni strumentali, in quanto la loro natura prevalente è intangibile e legata all’attività di ricerca, con la componente materiale del prototipo considerata secondaria. Tale esclusione è coerente con la ratio della norma che tende a incentivare l’acquisto di beni strumentali destinati all’uso produttivo, piuttosto che l’attività di creazione del bene stesso.
Sul punto viene richiamato il principio contabile internazionale IAS 38, concernente le “Attività immateriali” e che prevede che “ Le attività di ricerca e sviluppo sono rivolte allo sviluppo di conoscenze. Conseguentemente, sebbene tali attività possano concretizzarsi in beni di consistenza fisica (per esempio, un prototipo), la componente fisica dell’attività risulta secondaria rispetto alla sua componente immateriale, ossia la conoscenza in esso contenuta”; a seguire, il successivo paragrafo 8 chiarisce che “Lo sviluppo è l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze a un piano o a un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione”.
Altro aspetto rilevante, a parere dell’Agenzia, riguarda l’esclusione dall’agevolazione de diritti di proprietà industriale, a fronte di una duplice motivazione: da un lato, tali asset non sono ricompresi nelle tipologie di beni immateriali espressamente ammissibili; dall’altro lato, viene specificato che essi non possono in alcun modo venir considerati oneri accessori relativi all’acquisto di un bene materiale e questa precisazione è fondamentale perché chiarisce che i costi sostenuti per l’acquisizione o la protezione di un brevetto o di un marchio non possono essere capitalizzati nel costo di un macchinario o di un altro bene materiale al fine di ottenere il beneficio fiscale.

Il documento in rassegna chiarisce infatti che, in questi anni, sono stati agevolati con il credito d’imposta soltanto le tipologie di beni immateriali elencati nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e, anche laddove la contabilizzazione adottata dall’istante in relazione ai diritti IP fosse conforme alle prescrizioni dei principi contabili, tali diritti sono da considerare come dei beni immateriali dotati di una propria autonomia economica.
