
CREDITO D’IMPOSTA R&S: RECENTI SENTENZE
TERZA PARTE
Anche questa settimana, si prosegue l’analisi delle recenti evoluzioni normative in materia di credito d’imposta R&S. Il presente contributo editoriale si pone in prosecuzione con i precedenti, continuando ad analizzare alcune rilevanti pronunce sull’argomento.
Oggetto di approfondimento è la sentenza del TAR Lazio n. 15039 del 29 luglio 2025, la quale interviene in maniera decisa sul dibattito riguardante la retroattività dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati 2015 e apre una crepa significativa nell’orientamento finora sposato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall’Agenzia delle Entrate.

Oggetto della vicenda è il ricorso di una società che, avendo ricevuto un parere tecnico sfavorevole dal MIMIT, ha visto decadere il proprio credito d’imposta R&S per il periodo d’imposta 2016. Il parere tecnico del MIMIT, redatto nel 2024, ha valutato le attività di R&S della società applicando i criteri di eleggibilità definiti nel Manuale di Frascati 2015; la società ricorrente contesta pertanto tale applicazione, sostenendo che il Manuale non può essere applicato retroattivamente in quanto non è stato mai formalmente richiamato dalla normativa italiana del periodo e le sue linee guida sono state recepite dal MIMIT solo a partire dal 2024. Il TAR Lazio accoglie integralmente il ricorso della società, confermando che il Manuale di Frascati 2015 non può essere applicato retroattivamente per valutare l’ammissibilità di progetti R&S relativi a periodi d’imposta antecedenti la sua formale adozione in ambito domestico.
Oltretutto, la sentenza in commento solleva un principio di gerarchia delle Fonti: da questo punto di vista, infatti, mentre per il credito d’imposta ex art. 1 della Legge 160/2019 il legislatore ha espressamente richiamato i Manuali di Frascati e Oslo come criteri interpretativi vincolanti, nel precedente regime agevolativo di cui al D.L. 145/2013 tale richiamo risulta completamente assente; l’applicazione retroattiva del Manuale, veicolata da linee guida successive costituisce pertanto una violazione della gerarchia delle fonti, poiché un atto secondario o linee interpretative non possono modificare ex post una norma primaria: “L’applicazione retroattiva dei criteri previsti dal Manuale di Frascati non può neppure trovare fondamento nell’art. 3, comma 5, del d.P.C.m. 15 settembre 2023 né nelle relative Linee guida di attuazione, che hanno esteso tali principi anche alle certificazioni relative ai periodi d’imposta 2015-2019. Tale disposizione, di rango meramente regolamentare, non può infatti costituire la base normativa per un’estensione retroattiva dell’applicazione del Manuale”.
Non da ultimo, la pronuncia in rassegna tutela il legittimo affidamento delle imprese, le quali, al momento della realizzazione degli investimenti, avevano fatto affidamento sul quadro normativo vigente in quel momento, senza la previsione o conoscibilità dei criteri restrittivi del Manuale OCSE: “In tale contesto, l’applicazione retroattiva dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati finirebbe per ledere il legittimo affidamento dell’impresa, che ha pianificato e realizzato le attività di ricerca e sviluppo confidando legittimamente nel quadro normativo vigente ratione temporis, delineato dall’art. 3 del d.l. n. 145 del 2013 e dal relativo decreto attuativo del 2015, e che di certo non avrebbe potuto prevedere un futuro e radicale mutamento dei criteri interpretativi, non previsti dalla normativa all’epoca vigente, che solo successivamente e con effetto dal periodo d’imposta 2020, sono stati formalmente recepiti nell’ordinamento”.
La Sentenza 15039/2025 rappresenta una significativa battuta d’arresto per l’orientamento restrittivo e retroattivo adottato dal MIMIT e dall’Agenzia delle Entrate. L’annullamento del diniego basato sulla mancata conformità al Manuale di Frascati dovrebbe implicare un riesame delle domande di certificazione relative al vecchio regime (2015-2019) applicando esclusivamente la normativa ratione temporis vigente, ovvero il D.L. 145/2013 e il D.M. 2015, senza ricorrere ai parametri OCSE. Anche l’Agenzia delle Entrate, in sede di verifica, ha spesso utilizzato i criteri del Manuale di Frascati per disconoscere il credito d’imposta maturato nei periodi precedenti il 2020, emettendo atti di recupero; la decisione del TAR, pur essendo una pronuncia amministrativa, costituisce un precedente giurisprudenziale forte che può essere richiamato dalle imprese anche nei contenziosi tributari per contestare tali atti. La sentenza rafforza l’argomento secondo cui la prassi amministrativa di applicare i criteri OCSE ora per allora è illegittima.

In conclusione, la sentenza del TAR Lazio stabilisce un punto fermo: i benefici fiscali per R&S per il periodo 2015-2019 devono essere valutati sulla base delle norme in vigore all’epoca, preservando la certezza del diritto e l’affidamento dei contribuenti da interpretazioni amministrative retroattive e penalizzanti: “…la spettanza del credito di imposta riconosciuto ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n.145 del 2013 deve essere valutata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d’imposta di riferimento. In particolare, prima delle modifiche introdotte con la legge 160 del 2019, il perimetro oggettivo dell’agevolazione era compiutamente ed esclusivamente definito dall’art. 3 del d.l. n. 145 del 2013, istitutivo della misura, e dal relativo decreto interministeriale di attuazione del 27 maggio 2015”.