Ottobre 15, 2025 NEWS / Patent Box 0 Comment

PATENT BOX E SOFTWARE:

APPROFONDIMENTO DELLA RISP. AD INTERPELLO N.223/2025

Il regime Patent Box, introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 146/2021, consente ai soggetti titolari di reddito d’impresa che utilizzano direttamente o indirettamente il bene immateriale nello svolgimento della propria attività, di beneficiare di una maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la creazione, sviluppo e mantenimento di specifici beni immateriali tra cui i software protetti da copyright

La Risposta AdE n. 223 del 21 agosto 2025 affronta la tematica dell’ammissibilità al regime di Patent Box ordinario dei costi legati alla creazione e sviluppo di un software non tutelato mediante l’opportuna registrazione presso la SIAE e contestualmente  della possibilità di godere del meccanismo premiale nel caso di successiva tutela dell’asset, andando in tal modo a recuperare tutte le spese sostenute che non siano già state agevolate in via ordinaria.

Sull’argomento sollevato, l’Agenzia sottolinea che, ai fini dell’applicazione del Patent Box ordinario, non è richiesta la registrazione del software presso la SIAE. La tutela del software, garantita dalla Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), sorge al momento della creazione del programma medesimo, purché quest’ultimo risulti essere originale e frutto di una creazione intellettuale dell’autore. La registrazione presso la SIAE rappresenta solo uno strumento che ne va a rafforzare ulteriormente la paternità ma non è un requisito essenziale per la tutela giuridica del bene immateriale. Questa posizione è particolarmente rilevante perché consente alle imprese di avvalersi dell’agevolazione fin dalla fase di sviluppo del software, senza attendere una formalità che potrebbe non essere necessaria o desiderata.

Dal punto di vista pratico, le attività di ideazione e creazione del software potranno esser inserite nel novero delle spese agevolabili ai sensi del meccanismo ordinario, nella misura in cui la titolarità e l’esistenza del bene in questione, insieme ai requisiti di originalità e creatività, possono essere provate attraverso una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR n. 445/2000, corredata da una descrizione tecnica del programma.

Per converso, il meccanismo premiale troverà applicazione nel caso in cui in cui il bene risulti registrato presso l’apposito ufficio SIAE e sempre con decorrenza dal 2021 in poi;  infine, nell’ipotesi in cui un software, che risulti essere già in uso e per il quale si sia già usufruito del beneficio fiscale in via ordinaria, venga registrato in un periodo d’imposta successivo, tale condizione consente comunque l’accesso al recapture ottennale a partire dalla data di registrazione dell’asset e fermo restando l’obbligo di non duplicare i benefici, includendo nel calcolo del recapture i costi già agevolati in via ordinaria.

Questo ribadisce un principio fondamentale del Patent Box, come di altre misure agevolative, ovvero l’unicità del beneficio per una stessa spesa ed il divieto del doppio finanziamento a valere sui medesimi costi.

In sintesi, la Risposta n. 223/2025 ha rafforzato il ruolo del Patent Box per le imprese del settore digitale, allineando la prassi fiscale alla natura stessa della tutela del software: la protezione legale e la correlata agevolabilità fiscale si basa primariamente sull’esistenza, originalità e titolarità dell’opera e non su meri adempimenti burocratici.

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