Ottobre 1, 2025 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA R&S: RECENTI SENTENZE

SECONDA PARTE

Anche questa settimana, si prosegue l’analisi delle recenti evoluzioni normative in materia di credito d’imposta R&S. Il presente contributo editoriale si pone in prosecuzione con il precedente, continuando ad analizzare alcune rilevanti pronunce sull’argomento.

Partendo dalla Sentenza CGT di II grado della Lombardia num. 1482/25/2025, oggetto della vicenda è il recupero di un credito R&S maturato negli anni d’imposta 2015 e 2016 e compensato nel 2017.

La condotta accertativa posta in essere dall’Agenzia delle Entrate si era basata naturalmente sui cinque criteri del Manuale di Frascati 2015 ma vengono tuttavia evidenziate due criticità sostanziali ovvero un’interpretazione troppo restrittiva della normativa nel senso che, a livello domestico, viene agevolato anche il miglioramento di prodotti e processi esistenti, ed un’applicazione errata del Manuale di Frascati in quanto, per il periodo 2015–2019, era vigente la versione 2002 e non quella del 2015. La sentenza, per converso, verte su diversi aspetti cruciali che, messi insieme, creano un robusto impianto difensivo per il contribuente:

  • la novità “relativa” prevale sulla novità “assoluta: l’innovazione, ai fini del credito d’imposta R&S, in particolare per il periodo 2015-2019, deve essere valutata non in senso assoluto rispetto al mercato globale, ma in relazione al contesto specifico dell’impresa e allo “stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili per l’impresa“. Questo approccio, che si allinea con le Linee Guida del MIMIT del 4 luglio 2024, riconosce che anche il miglioramento di prodotti o processi esistenti può qualificarsi come R&S, purché comporti un’incertezza e uno sforzo tecnico per l’azienda;
  • l’inapplicabilità retroattiva del Manuale di Frascati 2015: i giudici hanno respinto la tesi dell’Agenzia delle Entrate che aveva applicato retroattivamente i criteri del Manuale di Frascati 2015 ai periodi d’imposta in contestazione (2015 e 2016); la Corte ha quindi sottolineato che tale manuale non era vigente ratione temporis e che l’Agenzia non può fondare le proprie contestazioni su linee guida prive di forza di legge, specialmente se queste introducono interpretazioni più restrittive rispetto alla normativa agevolativa;
  • la necessità del parere tecnico del MISE: un altro aspetto fondamentale della sentenza è il riconoscimento che, data la complessità tecnico-scientifica dei progetti di R&S, l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto, prima di emettere l’atto di recupero, richiedere un parere tecnico preventivo al MISE. L’assenza di tale parere viene considerato dalla Corte un vizio procedurale che invalida l’accertamento. Questo aspetto rafforza la prassi e l’orientamento secondo cui le valutazioni di merito sui progetti di ricerca spettano a organismi tecnici specializzati e non all’Amministrazione finanziaria;
  • la distinzione tra credito inesistente e non spettante: la sentenza si è allineata all’importante novità introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024, anticipata altresì dalla Cassazione, che ha distinto le due fattispecie. La Corte ha qualificato il credito in questione come non spettante e non come inesistente, in quanto non vi era alcuna simulazione o frode, ma solo una differente valutazione tecnico-scientifica del progetto.

In conclusione, la pronuncia rappresenta un importante precedente per le aziende e i professionisti ed in particolare:

  • pone un freno alle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate in assenza di un preventivo parere tecnico;
  • riconosce che l’innovazione si può sostanziare anche un percorso di miglioramento e di ricerca applicata;
  • applica con coerenza le nuove disposizioni normative (D.Lgs. n. 87/2024), garantendo un trattamento sanzionatorio proporzionato alla natura della violazione.

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