Maggio 13, 2026
Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS
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IL DILEMMA DEL PASSAGGIO TRA TAX CREDIT 4.0 E IPER-AMMORTAMENTO 2026:
LA REVERSIBILITÀ DELLA PRENOTAZIONE
Il recente decreto attuativo di maggio 2026 segna finalmente un sostanziale cambio di passo per quanto concerne l’avvio del rinnovato iperammortamento, quale misura che, in sostituzione del previgente regime di tax credit 4.0, si pone l’obiettivo di sostenere la trasformazione tecnologica delle imprese attraverso una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni materiali e immateriali. Pertanto, in questo mutato contesto agevolativo, molte imprese che hanno avviato investimenti nel 2025 sotto l’egida del credito d’imposta 4.0 si interrogano sulla possibilità di virare verso questa nuova e potenzialmente più vantaggiosa misura, qualora l’effettuazione dell’investimento avvenga nel 2026.

Sul punto, una delle criticità più ricorrenti per le imprese riguarda la gestione temporale degli investimenti a cavallo tra diverse annualità e, conseguentemente, tra diversi regimi normativi. Un caso emblematico, che spesso genera dubbi interpretativi, è quello della società che, dopo aver prenotato un investimento per l’anno 2025, tramite sottoscrizione dell’ordine, comunicazione al GSE e versamento dell’acconto del 20%, valuti più favorevole il passaggio a un nuovo regime di iper-ammortamento 2026. La questione di fondo è se la prenotazione costituisca un binario obbligato o se, al contrario, l’impresa possa legittimamente rinunciarvi.
Per dirimere tale dubbio, appare fondamentale il richiamo alla prassi consolidata, e in particolare alla Risposta n. 57 fornita dall’Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2019 ed i cui principi hanno una portata generale che investe la natura stessa della prenotazione. L’Agenzia ha infatti chiarito che la disciplina legata alla prenotazione non è monolitica, introducendo il concetto di separazione dei regimi qualora mutino le condizioni dell’investimento. Nel passaggio centrale della risposta, viene affermato che: “In tale ipotesi, la modifica intervenuta nel costo del bene imporrà un separato calcolo dell’agevolazione: il costo originario pattuito al 31 dicembre 2018 sarà assoggettato alla disciplina prevista dall’articolo 1, comma 30, della legge n. 205 del 2017; il costo eccedente sarà agevolabile secondo la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 60, della legge n. 145 del 2018”. Questo passaggio è pertanto dirimente: l’Amministrazione riconosce che lo stesso bene può essere regolato da due discipline diverse se una parte di esso non risulta coperta dai requisiti della prenotazione originaria.
Traslando questo principio al caso del passaggio integrale dal credito d’imposta 2025 all’iper-ammortamento 2026, si evince che la prenotazione è l’elemento che blinda la vecchia disciplina a favore del contribuente, ma non rappresenta un obbligo se il contribuente stesso decide di non avvalersene. Se viene meno il nesso con la prenotazione effettuata entro il 31/12/2025, l’investimento non cade nel vuoto normativo ma deve essere valutato secondo le regole vigenti al momento dell’effettuazione dell’investimento (consegna o spedizione), che nel caso di specie sarà il 2026. L’Agenzia, sempre nella risposta n. 57, ribadisce la ratio della norma di salvaguardia: “La disposizione […] fissa il termine di scadenza per l’“effettuazione” di un investimento agevolabile; tuttavia, qualora a tale data esistano un impegno all’acquisizione del bene e un acconto minimo (20 per cento) da parte dell’acquirente, l’“effettuazione” dell’investimento […] può “slittare” […] senza perdere l’agevolazione”.

In definitiva, la rinuncia volontaria alla prenotazione 4.0 del 2025 permette di accedere all’iper-ammortamento 2026, a condizione che l’investimento soddisfi tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento per quell’anno. La prassi di Telefisco 2019 conferma che il doppio binario è possibile e che la volontà del legislatore è quella di ancorare l’agevolazione al momento di effettiva acquisizione del bene, salvo che il contribuente non scelga preventivamente di proteggersi con il regime di prenotazione. Per l’impresa, ciò significa che la comunicazione al GSE o il pagamento dell’acconto del 20% non sono vincoli irreversibili, ma strumenti di tutela che possono essere riorientati verso regimi più coerenti con le disponibilità finanziarie pubbliche o con le nuove aliquote vigenti.
