Aprile 22, 2026
Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS / Patent Box
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LE NOVITÀ SULL’IPERAMMORTAMENTO
NEL DL 38/2026
Introdotto con la Legge di bilancio 2026, l’iperammortamento sui beni strumentali segna il ritorno di una delle misure più incisive per la politica industriale italiana, abbandonando la logica del credito d’imposta per ripristinare il meccanismo della deduzione extracontabile dai redditi d’impresa IRES e IRPEF. L’agevolazione opera attraverso una maggiorazione del costo fiscale che parte da una base del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, decrescendo al 100% fino a 10 milioni e attestandosi al 50% per la quota eccedente fino al tetto di 20 milioni; venendo alle ultime novità, l’incentivo in rassegna ha un’importante semplificazione grazie all’intervento del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 che di fatto rimuove uno dei vincoli più critici e dibattuti introdotti dalla manovra finanziaria ovvero il vincolo made in EU che imponeva alle imprese l’onere di dimostrare che i beni acquistati fossero stati prodotti o avessero subito la loro ultima trasformazione sostanziale all’interno dello Spazio Economico Europeo

Il fulcro del cambiamento risiede nell’articolo 7, il quale interviene per correggere una stortura che rischiava di paralizzare gli investimenti tecnologici delle imprese italiane a causa di un eccessivo protezionismo territoriale; nello specifico, il testo legislativo stabilisce che «all’articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo,” sono soppresse». Questa modifica elimina pertanto l’obbligo di dimostrare l’origine geografica dei beni strumentali 4.0, un onere che si era rivelato quasi impossibile da assolvere soprattutto per i software e per quei macchinari complessi le cui catene di fornitura sono intrinsecamente globali. La soppressione del requisito opera con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026, garantendo così piena copertura a tutti gli investimenti effettuati dall’inizio dell’anno, indipendentemente dalla provenienza del fornitore, purché tali beni siano destinati a strutture produttive ubicate in Italia.
Resta però un’eccezione fondamentale da monitorare con estrema attenzione: il legislatore ha scelto di non toccare i vincoli relativi al settore energetico, mantenendo in vigore l’obbligo di origine europea per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione, che devono continuare a rispettare standard di efficienza e provenienza unionale molto rigorosi. Questa scelta emerge chiaramente dall’analisi del summenzionato articolo 7 il quale, come si è visto, interviene in modo esclusivo sulla disciplina generale, limitandosi ad emendare solo il comma 427 relativo ai beni strumentali generici e senza menzionare o modificare le disposizioni speciali del settore energetico; pertanto, i requisiti di origine territoriale e di rendimento tecnologico per il fotovoltaico rimangono pienamente operativi e vincolanti per l’accesso a qualsiasi forma di maggiorazione dell’ammortamento.

Per le imprese, la sfida operativa si sposta ora sul piano della corretta individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, che deve seguire le regole di competenza del TUIR basate sulla consegna o sul passaggio di proprietà, e sulla delicata gestione del cumulo. È infatti fondamentale verificare che i nuovi investimenti in iperammortamento non si sovrappongano ai crediti d’imposta 4.0 residui relativi al 2025 e completati nel primo semestre del 2026, poiché la fruizione di uno strumento preclude tassativamente l’accesso all’altro. In attesa del decreto attuativo che definirà le procedure di comunicazione al GSE, le aziende possono finalmente tornare a pianificare gli acquisti tecnologici guardando alla qualità e all’innovazione della soluzione, senza più il timore che il luogo di nascita del bene possa compromettere l’accesso ai benefici fiscali.
