Maggio 19, 2026 Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS 0 Comment

IPERAMMORTAMENTO 2026 E IL SISTEMA DELLE CINQUE COMUNICAZIONI

La disciplina del nuovo iperammortamento, introdotta dalla Legge di bilancio 2026 ai sensi dell’art. 1, commi da 427 a 436, Legge n. 199/2025, ha subito importanti aggiornamenti a ridosso della sua operatività con il D.L. n. 38/2026, che all’art. 7 ha eliminato i rigidi vincoli geografici legati ai beni Made in UE e SEE, ampliando la platea degli investimenti agevolabili, ed il Decreto Attuativo interministeriale MIMIT-MEF, che ha delineato un quadro procedurale rigoroso. Concentrandoci, in questo contributo editoriale, sulla questione dell’accesso alla maggiorazione fiscale, la norma stabilisce che le imprese devono trasmettere una serie di comunicazioni, identificando nella piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) l’unico canale abilitato.

In dettaglio, l’intero impianto si regge su un sistema strutturato in cinque distinte comunicazioni: tre fasi sequenziali, legate al ciclo di vita dell’investimento, e due adempimenti annuali di monitoraggio continuativo; il mancato rispetto anche di una sola di queste fasi determina la decadenza dal diritto all’agevolazione:

  • comunicazione preventiva ex ante: l’iter si avvia con l’impresa che è tenuta a trasmettere al GSE una o più comunicazioni contenenti la pianificazione degli acquisti per ciascuna struttura produttiva; all’interno di questo primo step devono essere dettagliati i dati identificativi dell’azienda, la tipologia e l’ammontare stimato degli investimenti, suddivisi tra i beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati, la data prevista di interconnessione e l’eventuale presenza di investimenti integrati in impianti di energia rinnovabile;
  • comunicazione di conferma d’ordine con acconto del 20%: una volta ottenuto l’avallo telematico del GSE, il decreto attuativo fissa una scadenza precisa: “entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa trasmette la comunicazione di conferma dell’investimento“. In questa seconda fase è necessario attestare l’avvenuto pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, inserendo nel sistema i riferimenti identificativi delle relative fatture; sotto il profilo operativo, l’aspetto più critico riguarda l’immutabilità oggettiva: “la comunicazione di conferma non può avere a oggetto investimenti in beni diversi ovvero di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva già trasmessa” e questo vuol dire che qualsiasi variazione in aumento o modifica qualitativa del progetto richiederà l’avvio di una nuova procedura. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, la norma specifica che l’obbligo del 20% si intende integrato al momento della stipulazione del contratto di leasing e della contestuale firma dell’ordine di acquisto da parte della società concedente;
  • comunicazione di completamento ex post: una volta completati gli investimenti e realizzata l’interconnessione dei beni ai sistemi informatici di fabbrica, l’impresa deve inviare l’ultimo modulo definitivo, “in ogni caso entro il 15 novembre 2028“. Questo invio deve essere obbligatoriamente integrato con i dati della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile che attesta la regolarità delle spese sostenute ed anche in questo caso il decreto ribadisce il divieto di variazioni incrementali rispetto alla precedente fase di conferma. Il GSE ha dieci giorni di tempo per verificare la completezza formale dei dati e comunicare l’esito; l’eventuale richiesta di integrazioni documentali congela i tempi, concedendo all’impresa una proroga di soli 20 giorni per l’allineamento dei file, pena il “mancato perfezionamento della procedura e la perdita del diritto al beneficio“.

La novità del monitoraggio annuale continuativo: la vera novità burocratica introdotta dal testo definitivo del decreto attuativo risiede nell’istituzione di un canale di reportistica periodica che si sgancia dalla logica del singolo investimento per abbracciare l’intera durata della fruizione fiscale. Al fine di garantire la tracciabilità delle coperture finanziarie e l’andamento della spesa pubblica, il legislatore impone alle imprese l’invio di due ulteriori comunicazioni ricorrenti:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, l’impresa è obbligata a trasmettere “la comunicazione periodica contenente le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio“;
  • entro il successivo 30 giugno: l’azienda deve completare il quadro informativo inviando “la comunicazione integrativa contenente il relativo piano di ammortamento e le quote dell’incentivo imputate a ciascun esercizio“.

L’obbligo di monitoraggio, pertanto, non si esaurisce con l’anno di interconnessione o con il termine finale degli investimenti, fissato al 2028, ma “decorre dalla data di trasmissione della comunicazione preventiva” e si protrae obbligatoriamente fino all’ultimo esercizio di fruizione delle quote di ammortamento maggiorate o dei canoni di leasing deducibili. Il sistema delle comunicazioni cessa così di essere un adempimento istantaneo e si trasforma in un monitoraggio di lungo corso, dove la corretta tenuta del registro dei beni ammortizzabili e la pianificazione del bilancio diventano i presupposti indispensabili per difendere nel tempo l’agevolazione ottenuta.

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