Maggio 7, 2026
Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS
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IPERAMMORTAMENTO: ANALISI TECNICA DEL D.M. 4 MAGGIO 2026
Dopo una gestazione di oltre quattro mesi dalla Legge di Bilancio 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il MEF, ha sciolto le riserve sulle modalità operative del nuovo Iperammortamento. Il Decreto del 4 maggio 2026 non si limita a dettare le regole di calcolo, ma delinea un perimetro di compliance estremamente oneroso, dove la certezza del diritto è subordinata a un rigido iter procedurale telematico presso il GSE.

Il perimetro soggettivo e oggettivo: il doppio binario dell’innovazione
Sotto il profilo soggettivo, l’articolo 3 stabilisce che “Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa”.
La vera distinzione risiede nel perimetro oggettivo degli investimenti (Articolo 1), dove convivono due regimi differenti:
- investimenti in Trasformazione Digitale (Beni 4.0): per i beni indicati nei nuovi allegati della Legge 199/2025, il beneficio spetta sulla base della sola conformità tecnologica e interconnessione. Il decreto specifica infatti che “La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati IV e V della legge 30 dicembre 2025, n. 199”; In questo caso, non è richiesto alcun requisito di riduzione dei consumi energetici per l’ammissibilità del macchinario o del software;
- investimenti in Autoproduzione Energetica: la riduzione dei consumi entra in gioco solo per la nuova categoria di investimenti energetici; l’agevolazione è infatti estesa “Agli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a condizione che i medesimi facciano parte di un progetto di innovazione che comporti una riduzione dei consumi energetici.”
La clausola di territorialità tecnologica: il vincolo Made in EU selettivo
Un aspetto di estremo rigore critico, che richiede la massima attenzione in fase di approvvigionamento, riguarda la provenienza dei beni. È fondamentale chiarire che il vincolo Made in EU non è universale, ma si applica esclusivamente al comparto fotovoltaico.
- Beni 4.0 (Allegati IV e V): libera circolazione. Per i macchinari, i robot e i software digitali, non esiste alcun limite di provenienza geografica; un’impresa può acquisire tecnologie prodotte in qualsiasi area geografica extra UE e beneficiare regolarmente della maggiorazione del costo, a condizione che i beni siano nuovi e vengano interconnessi ai sistemi aziendali.
- Impianti Fotovoltaici: protezionismo unionale. Per questa specifica categoria, il decreto introduce un vincolo di provenienza e qualità che non ammette deroghe. L’articolo 8 stabilisce infatti che “Sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che presentano i requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181”. Ciò significa che i moduli devono essere obbligatoriamente prodotti all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea ma non basta la sola origine in quanto devono anche rispettare standard di efficienza d’eccellenza (le cosiddette Classi A, B e C, con efficienza delle celle a partire dal 21,5%).
Questa disposizione configura un onere probatorio per l’impresa e per il professionista che redige la perizia: è necessario acquisire dai fornitori una certificazione di origine e di eccellenza tecnica che attesti il rispetto dei parametri del D.L. 181/2023. Mentre per un tornio 4.0 la provenienza è irrilevante ai fini fiscali, per un pannello solare l’origine extra-UE o la mancanza della certificazione di efficienza comporta l’esclusione integrale del costo dell’impianto dalla base di calcolo della maggiorazione, lasciando l’impresa esposta al recupero d’imposta in caso di controllo.
Il nesso di causalità energetica e il vincolo del 105%
Il cuore del provvedimento risiede nell’integrazione tra digitalizzazione e autoproduzione, tuttavia il legislatore delegato ha introdotto un limite di dimensionamento che appare come un potenziale ostacolo alla piena efficienza industriale. Il decreto stabilisce infatti che: “La producibilità attesa dell’impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva”; tale previsione impone alle imprese un’analisi predittiva dei consumi basata sull’esercizio precedente, cristallizzando la capacità produttiva energetica e penalizzando piani di espansione futura che non siano già riflessi nei dati storici. Fiscalmente, il superamento di tale soglia rischia di inficiare l’ammissibilità dell’intero investimento energetico, trasformando un errore di calcolo tecnico in un rilievo tributario.
La stratificazione del beneficio e la decorrenza fiscale
L’intensità dell’agevolazione segue una logica degressiva per scaglioni, volta a favorire la media impresa ma con tetti che pongono sfide di pianificazione finanziaria per i grandi gruppi:
- 180% fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% tra 2,5 e 10 milioni;
- 50% oltre i 10 milioni, fino al cap di 20 milioni.
Sotto il profilo fiscale, è dirimente la gestione dei tempi. Il beneficio rileva ai fini IRES/IRPEF solo a decorrere dal periodo d’imposta di invio della comunicazione finale, subordinando la fruizione non alla mera entrata in funzione, ma a un adempimento formale successivo. Il decreto è perentorio: “Le imprese sono tenute a trasmettere, entro il 15 novembre 2028, una comunicazione di completamento degli investimenti che attesti, tra l’altro, l’effettuazione degli ordini e l’interconnessione dei beni.”

Oneri documentali: perizia e certificazione
Il decreto eleva la perizia tecnica a elemento costitutivo del diritto all’agevolazione. Non si tratta di una mera facoltà, ma di un presidio di legalità volto a certificare l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il testo specifica che: “Il requisito dell’interconnessione deve essere comprovato da una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali.” Altro onere documentale fondamentale è la certificazione contabile a garanzia dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e della correlata corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Conclusioni: l’incognita della piattaforma
Nonostante l’adozione del decreto firmatari il 4 maggio, l’operatività resta parziale. Le imprese si trovano oggi in una fase di prenotazione degli investimenti, in attesa che il decreto direttoriale stabilisca i termini per l’apertura dei canali telematici. In questo scenario, la tempestività della comunicazione preventiva diventa il fattore critico per evitare l’esaurimento delle risorse stanziate, rendendo la pianificazione fiscale un esercizio di velocità oltre che di precisione normativa.
