Settembre 7, 2020 Uncategorized 0 Comment

Credito d'Imposta Investimenti Pubblicitari

Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari è stato introdotto con l’articolo 57-bis del DL n. 50 del 24 aprile 2017 [1].

La normativa ha previsto, dall’anno 2018, un beneficio fiscale sugli investimenti pubblicitari che presentassero un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

A partire dall’anno 2019, il credito di imposta è stato previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e tale percentuale saliva al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. Tuttavia, a seguito dell’emergenza epidemiologica in corso e limitatamente all’anno 2020, il beneficio fiscale viene concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati, venendo meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti sostenuti l’anno precedente.

A chiarire ulteriormente le novità sulla misura in esame alla luce degli ultimi provvedimenti adottati dal Governo, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020. La Circolare conferma, per il 2020, la misura unica del 50 % degli investimenti, abolendo l’aspetto incrementale e sottolineando che il credito d’imposta “spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta «a regime», unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell’1 per cento rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente)”. Inoltre, viene sottolineato che l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.

Un’altra modifica della misura effettuata alla luce della crisi dettata dal COVID – 19 riguarda la modalità di presentazione dell’istanza. Per accedere al bonus è necessario inviare la domanda telematicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; in particolare, dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, bisogna innanzitutto procedere con l’invio della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente sia i dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente e sia i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato; a seguire, dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo, i soggetti che hanno inviato la comunicazione per l’accesso al beneficio fiscale devono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, la quale attesta gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

Ora, a seguito dell’emergenza epidemiologica e per il solo anno 2020, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” può essere presentata nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 settembre 2020; restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2020.

Rimangono invece invariati i soggetti beneficiari, ovvero gli enti non commerciali, le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato.

Circa le spese ammissibili, queste devono riguardare investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC [2] e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC.

Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per pubblicizzare e promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per l’acquisto di spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Per quanto riguarda, infine le modalità di fruizione, una volta presentata la comunicazione per l’accesso al credito, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno inoltrato la richiesta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile; successivamente, a seguito della presentazione della Dichiarazione sostitutiva inerente gli investimenti concretamente effettuati, viene pubblicato, sul sito del Dipartimento, l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Il credito verrà quindi utilizzato in compensazione, con modello F24 e tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi; ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate. Il credito in esame non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista sulle medesime voci di spesa.

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