Marzo 19, 2026 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

IL VALORE NORMATIVO DEL MANUALE DI FRASCATI NEL CONTENZIOSO R&S:

UN COMMENTO CRITICO ALLE POSIZIONI DEL QUADERNO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA N. 5/2025

Anche questa settimana, continua la disamina degli aspetti salienti del Quaderno di Giustizia Tributaria del MEF n. 5, pubblicato nel dicembre 2025, documento che offre una panoramica articolata e preziosa del contenzioso in materia di credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo. In questo elaborato, si vuole analizzare la questione legata all’estrema frammentazione interpretativa che caratterizza l’applicazione del Manuale di Frascati nell’ordinamento nazionale.

Dall’analisi del documento in rassegna emerge con chiarezza come il tentativo dell’amministrazione finanziaria di imporre standard tecnici internazionali, privi di immediata valenza normativa nel periodo d’imposta 2015-2019, si scontri con fondamentali principi costituzionali, primo fra tutti quello di legalità tributaria e di certezza del diritto. Il Manuale, infatti, concepito dall’OCSE come strumento metodologico per la corretta qualificazione delle attività nell’ambito della R&S, è stato surrettiziamente elevato a parametro interpretativo vincolante da circolari ministeriali e prassi dell’Agenzia delle Entrate, nonostante la norma primaria di cui D.L. n. 145/2013 non contenesse alcun rinvio espresso a tali criteri prima dell’intervento della Legge di Bilancio 2020.

Sull’argomento, la rassegna giurisprudenziale contenuta nel Quaderno del MEF evidenzia un netto contrasto tra le corti di merito. Da un lato, si rinvengono pronunce che tentano una legittimazione ex post del Manuale, richiamando la Comunicazione UE del 2014 per sostenere una continuità interpretativa ed emblematico, in tal senso, è il riferimento alla Sent. della C.G.T. di primo grado di Napoli n. 5662/2025, che eleva il documento a «determinazione OCSE fondamentale per individuare i canoni di innovatività», o alla C.G.T. di Campobasso con la Sent. n. 334/2024 che lo derubrica a «mero supporto tecnico» per parametri già esistenti. Tuttavia, queste interpretazioni appaiono forzate dal punto di vista tecnico-giuridico, in quanto tentano di colmare una lacuna normativa primaria attraverso fonti di rango inferiore o documenti di prassi internazionale, violando il divieto di analogia in malam partem in ambito sanzionatorio e tributario.

Di contro, appare decisamente più aderente al principio di legalità l’orientamento maggiormente restrittivo rappresentato da pronunce come la Sent. n. 5736/2023C.G.T. di primo grado di Cosenza la quale, in termini radicalmente critici, definisce il Manuale un «atto redatto in una lingua straniera e completamente estraneo all’ordinamento giuridico nazionale», inidoneo ad assumere quella «valenza generale» pretesa dagli organi accertatori. Questa posizione, condivisa dalla C.G.T. di Aosta (Sent. n. 69/2024), sottolinea come l’ammissibilità al credito debba essere valutata «solo alla rigorosa stregua del dato letterale delle norme» vigenti pro tempore, senza subire l’imposizione di costrutti argomentativi estemporanei.

La questione cruciale, sottolineata con forza nel commento critico del Quaderno, riguarda proprio l’inapplicabilità retroattiva dei criteri del Manuale, consacrata normativamente solo dal 2020. Nonostante diverse sentenze, come quella della C.G.T. di Roma n. 11465/2024, tentino di giustificare una retroattività basata su una presunta rilevanza dal 2014, prevale il principio tempus regit actum, ben evidenziato dalle pronunce C.G.T. di Bologna n. 337/2024, Modena n. 144/2024 e Gorizia n. 26/2025, le quali escludono la rilevanza dei criteri OCSE per progetti conclusi prima del 2020.

Il culmine di questo contrasto è rappresentato dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. 15039 del 29 luglio 2025, citata nel Quaderno come pietra miliare nella difesa dei contribuenti. Il giudice amministrativo ha sancito l’inammissibilità dell’applicazione dei criteri del Manuale a periodi d’imposta anteriori alla loro introduzione ufficiale, avvenuta solo con le Linee guida MIMIT 2024. Il T.A.R. ha dunque censurato l’operato del Ministero per aver fondato dinieghi su istruttorie tecniche basate sull’applicazione meccanica di un documento «privo di efficacia normativa vincolante». A seguito di questa pronuncia, anche la C.G.T. di Milano, con la Sent. n. 4303/2025, chiarisce che la spettanza del credito deve essere vagliata esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente nel periodo di riferimento, rendendo le pretese erariali basate sul Manuale di Frascati per il periodo 2015-2019 prive di legittimo fondamento giuridico.

In conclusione, la disamina condotta nel Quaderno del MEF evidenzia come, nell’ambito del contenzioso R&S, l’orientamento giurisprudenziale prevalente, avvalorato dal Giudice Amministrativo, imponga un fermo stop alle pretese retroattive dell’Amministrazione, garantendo la salvaguardia dei diritti acquisiti dai contribuenti sulla base delle norme vigenti al momento dell’investimento.

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