Febbraio 18, 2026
Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS
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CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO:
L'ANALISI DELLE SPESE TRA RIGORE DOCUMENTALE E NUOVI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
La recente pubblicazione del Quaderno di Giustizia Tributaria del MEF, intitolato “Agevolazioni R&S: giurisprudenza a confronto dicembre 2025 – vol. n. 5”, offre una disamina rilevante sull’evoluzione del contenzioso legato al credito d’imposta R&S e mette in luce come l’interpretazione dei giudici tributari stia diventando sempre più centrale nel definire i confini di un’agevolazione complessa. Il presente articolo si concentra, in particolare, sulla determinazione delle spese ammissibili, un tema dove la precisione contabile si intreccia con la sostanza dell’attività innovativa.

Il punto di partenza imprescindibile è l’effettività dei costi. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 19/E/2017) e confermato dalla prassi giurisprudenziale, il credito d’imposta non può poggiare su stime forfettarie ma deve riferirsi ad esborsi realmente sostenuti e documentati; una quantificazione approssimativa, infatti, renderebbe impossibile il rispetto degli obblighi documentali previsti dalla norma. Oltre alla certezza del dato monetario, la giurisprudenza (si vedano C.T.P. Macerata n. 1/2022 e C.T.R. Umbria n. 194/2022) sottolinea la necessità che ogni spesa sia congrua e pertinente rispetto al progetto di ricerca avviato.
Sebbene la normativa (art. 3, D.L. n. 145/2013 e successive modifiche) sia mutata nel tempo, le categorie di costo fondamentali restano il personale, le quote di ammortamento di strumenti e attrezzature, i contratti di ricerca con università o enti equiparati e le competenze tecniche. Tra queste, la gestione del personale dipendente è senza dubbio la più delicata: la Corte di Giustizia Tributaria di Vicenza (sentenza n. 532/2022) ha ribadito, in tempi relativamente recenti, che ciò che conta è la sussistenza oggettiva di un rapporto finalizzato alla ricerca, indipendentemente dalle modalità di liquidazione del costo, riportando, a tal proposito, un caso di ammissibilità del rimborso per un borsista universitario pagato direttamente all’ente di ricerca e non al collaboratore.
Un tema dibattuto riguarda poi le qualifiche soggettive. Sebbene il requisito dell’alta qualificazione sia stato rimosso nelle versioni più recenti della norma, esso è stato vincolante per i periodi d’imposta 2015-2016, portando all’esclusione di costi relativi a dipendenti privi dei titoli accademici richiesti (C.G.T. Piemonte n. 1/2024). Resta però fermo un principio generale ovvero che le mansioni amministrative, contabili e commerciali non sono agevolabili (C.T.P. Ancona n. 335/2022). Tuttavia, la giurisprudenza della Valle d’Aosta (sentenza n. 5/2023) ha introdotto un’importante distinzione, chiarendo che il personale direttivo e gli amministratori non sono automaticamente sovrapponibili a chi svolge compiti amministrativi e se un amministratore partecipa operativamente alla R&S, il suo compenso può essere agevolato pro-quota, a condizione che l’attività sia rigorosamente provata e che il costo non sia legato alla semplice gestione burocratica del progetto (C.G.T. Lombardia n. 275/2023; C.G.T. Udine n. 5/2024).
Anche la ricerca commissionata a terzi (extra-muros) richiede cautela. I contratti devono essere specifici e descrivere in modo puntuale le mansioni connesse al progetto, evitando formulazioni generiche (C.G.T. Lombardia n. 3123/2023). La norma permette di rivolgersi non solo ad università, ma anche a startup e PMI innovative o altre imprese non appartenenti allo stesso gruppo e sul punto è interessante notare come la C.T.P. di Mantova (n. 103/2022) abbia ritenuto legittimo il subappalto di parti del progetto da parte dell’organismo di ricerca a professionisti esterni, senza che ciò comprometta il beneficio per l’impresa committente.

In conclusione, la solidità del credito d’imposta dipende dalla capacità dell’impresa di dimostrare la coerenza tra la spesa e l’oggetto della ricerca. La giurisprudenza attuale, ben raccolta nel Quaderno del MEF, conferma che non basta sostenere un costo, ma occorre provare che tale costo sia stato il motore effettivo di un’attività agevolabile, distinguendo nettamente l’innovazione tecnologica dalla semplice attività produttiva o commerciale ordinaria.
