Marzo 12, 2026 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

L’ONERE PROBATORIO NEL CREDITO D’IMPOSTA R&S:

ANALISI CRITICA DELLA GIURISPRUDENZA SULLA CARENZA DOCUMENTALE NEL QUADERNO MEF N. 5/2025

Anche questa settimana si continua con l’esame sistematico della giurisprudenza di merito e di legittimità confluita nel recente Quaderno di Giustizia Tributaria del MEF n. 5, pubblicato nel dicembre 2025; tra i vari argomenti affrontati, il documento rivela una preoccupante asimmetria tra la finalità incentivante della norma e l’estremo rigore richiesto in sede di assolvimento dell’onere probatorio. Il cuore della dialettica processuale tra Amministrazione Finanziaria e contribuente si è ormai spostato dal piano della sostanza tecnica del progetto di ricerca a quello della tenuta documentale dell’agevolazione, configurando una vera e propria gerarchia della prova dove l’assenza di un singolo elemento formale travolge l’intero impianto del credito d’imposta.

La ricostruzione operata dal Ministero conferma che, per godere del beneficio, le imprese non possono limitarsi a una dimostrazione ex post dell’innovazione prodotta, ma devono farsi carico di una produzione documentale contemporanea all’esecuzione dei lavori. Tale principio trova la sua massima espressione nelle pronunce della CGT di secondo grado della Lombardia (sent. n. 3123/2023), la quale stabilisce un nesso inscindibile tra la tempestività della predisposizione dei prospetti orari e la loro valenza probatoria: la documentazione non può essere formata in risposta a una richiesta dell’Ufficio in fase di accertamento, poiché ciò ne inficerebbe la funzione di controllo preventivo e la natura di un diario di bordo che sia autentico. Questa visione trasforma l’obbligo di conservazione di cui all’art. 3 del D.L. 145/2013 in una condizione di esistenza del diritto stesso, dove il prospetto orario non è più un mero ausilio contabile, ma un documento probatorio privilegiato che deve dettagliare non solo il tempo impiegato, ma anche la qualifica, la mansione abituale e il nesso funzionale del personale con lo specifico step operativo del progetto. In tal senso, la pronuncia della C.T.P. di Napoli n. 5468/2022 appare emblematica nel rigettare il ricorso di una società che, pur avendo svolto attività di R&S, aveva omesso di indicare il tipo di rapporto contrattuale e la mansione del personale, svuotando di fatto l’effettività del costo.

Un ulteriore profilo di criticità analizzato dal Quaderno del MEF riguarda l’ammissibilità dei costi per attività commissionate a terzi (extra-muros). La giurisprudenza consolidata (si veda CGT Marche n. 738/2023) esige che i contratti di ricerca non siano inficiati da genericità, richiedendo una descrizione analitica degli obiettivi e dei deliverable attesi che consenta all’organo verificatore un controllo di merito sulla spettanza del credito. Non è dunque sufficiente la mera fatturazione del servizio, occorrendo invece una correlazione univoca tra l’output scientifico e la spesa sostenuta, spesso corroborata da relazioni del responsabile della ricerca o del legale rappresentante che attestino la veridicità degli stati di avanzamento. Sebbene la CTR dell’Umbria (n. 268/2022) abbia aperto a una valutazione complessiva e sostanzialistica della documentazione prodotta, ritenendo sufficiente un mix di buste paga e relazioni descrittive in casi di prestazioni rese in via esclusiva, la tendenza prevalente nelle sentenze del 2025 (come la CGT Marche n. 865/2025 e la CGT Lecce n. 1039/2025) evidenzia come il dubbio tecnico sulla qualificazione dell’attività, ovvero se essa rientri effettivamente nel perimetro della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale, venga risolto solo attraverso l’esperimento della Consulenza Tecnica d’Ufficio. Questo ricorso sistematico alla CTU solleva un paradosso normativo: se il fisco contesta la mancanza di documentazione idonea, e il giudice deve ricorrere a un tecnico per accertare la natura dell’attività, significa che la prova cartacea imposta dalla prassi è spesso insufficiente a descrivere la realtà dell’innovazione.

Il Quaderno n. 5/2025, dunque, conferma che l’impresa deve soddisfare un rigore burocratico per evitare che l’Amministrazione Finanziaria riqualifichi l’attività come ordinaria o, peggio, come inesistente, indipendentemente dai risultati tecnologici conseguiti. In conclusione, il commento critico alla prassi documentale delineata dal MEF evidenzia un rischio di deriva formalista che penalizza la sostanza dell’attività d’impresa, trasformando un incentivo automatico in un percorso a ostacoli dove la forma finisce per prevalere sulla funzione economica e scientifica del tributo.

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