TRANSIZIONE 5.0:
RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL CERTIFICATORE
La normativa prevede che i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex- ante ed ex-post posso essere:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
A tal proposito, la Circolare operativa, ai paragrafi 5.2 e 7.1, introduce, tra i vari oneri documentali da trasmettere nelle Comunicazioni ex ante ed ex post, anche una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio delle correlate certificazioni e redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente”. In merito a tali requisiti, le FAQ del GSE approfondiscono i concetti di terzietà e indipendenza nelle dichiarazioni che il valutatore deve sottoscrivere ed in particolare vengono a fugare i dubbi che possono sorgere nei casi in cui il professionista abbia svolto attività pregresse o connesse al programma di investimento per cui è chiamato a redigere le certificazioni o le perizie asseverate 4.0. Entrando nel merito, il lavoro del certificatore si deve basare su alcuni principi generali quali:
- indipendenza: il professionista deve essere completamente indipendente dall’impresa che richiede la certificazione, non avendo alcun interesse diretto o indiretto nei progetti che valuta, non deve avere alcuna relazione economica o commerciale che possa influenzare la sua valutazione;
- imparzialità: il professionista non deve subire alcuna pressione o influenza esterna che possa comprometterne il giudizio ed il suo lavoro deve basarsi esclusivamente su evidenze oggettive e standard tecnici chiaramente definiti.
Definiti tali principi, la FAQ chiariscono che questo non significa che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il Certificatore non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell’impresa richiedente le certificazioni.
Rimanendo sempre sul tema del lavoro condotto dal professionista, sempre le FAQ del GSE affrontano la questione della polizza professionale. Naturalmente un professionista abilitato ed iscritto al proprio albo professionale sarebbe già dotato obbligatoriamente di una polizza professionale per la responsabilità civile; il dubbio quindi concerne la copertura o meno di tale polizza a valere sulle attività di certificazione e le perizie asseverate.
A tal fine viene chiarito che, nel caso in cui la polizza professionale per la responsabilità civile già stipulata da un professionista abilitato comprenda anche il rischio per le attività di certificazione previste dal Piano Transizione 5.0, non risulta in questi casi necessaria la sottoscrizione di una nuova polizza; naturalmente rimane in capo al professionista la responsabilità di fare in modo che la polizza assicurativa abbia caratteristiche e massimali adeguati alle attività che lo stesso intende intraprendere.
Una soluzione a tale incombenza è quella di optare per una polizza di responsabilità civile professionale (RC) di tipo all risk in quanto, per sua stessa natura, copre tutti i rischi non esplicitamente esclusi e andando quindi ad includere la gran parte delle attività del professionista, comprese quelle legate alla certificazione ed alla perizia e senza la necessità di sottoscrivere una polizza separata per ogni singolo progetto.
Per quanto attiene infine alla definizione del massimale, la polizza per la Transizione 5.0 ha un precedente nelle polizze richieste per gli asseveratori del Superbonus: anche in quel caso era richiesto un massimale adeguato, con un minimo di 500mila euro ed il tecnico doveva fornire tutti i dettagli completi inerenti la polizza ed il massimale; nella Transizione 5.0 non è indicato un massimale specifico ed il certificatore non è tenuto a fornire dettagli sulla polizza ma deve assolvere a quest’onere di comunicazione verso il GSE presentando un’autocertificazione.