Aprile 2, 2026 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

LA DIALETTICA TRA NOVITÀ ASSOLUTA E RELATIVA ALLA LUCE DEL QUADERNO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA N. 5/2025

Prosegue, anche questa settimana, la disamina degli aspetti salienti del Quaderno di Giustizia Tributaria del MEF n. 5, pubblicato nel dicembre 2025. In questo elaborato si affronta l’esegesi del requisito della novità che, nella prassi giurisprudenziale, ha sempre oscillato tra una dimensione assoluta, riferita allo stato dell’arte complessiva, ed una relativa riferita al perimetro della singola impresa. Tale dicotomia non rappresenta soltanto una disputa accademica, ma costituisce il crinale su cui si gioca la legittimità dei recuperi d’imposta operati dall’Amministrazione Finanziaria.

Il punto di origine di questa instabilità ermeneutica si colloca nel passaggio tra due diversi paradigmi internazionali ovvero il Manuale di Oslo, storicamente orientato all’innovazione tecnologica diffusa e ai miglioramenti di processo fruibili dalla singola unità produttiva, e il Manuale di Frascati, i cui standard sono marcatamente più elevati e richiedono che l’attività miri a un avanzamento delle conoscenze tecnico-scientifiche inedito per l’intero settore di pertinenza.

Storicamente, il quadro di riferimento per le imprese era stato tracciato dalla Circolare n. 5/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate la quale, richiamando la precedente prassi del MISE, di cui alla Nota n. 46586/2009, aveva accolto una visione pragmatica dell’innovazione. In tale alveo, erano considerate agevolabili le attività di innovazione di processo che, pur non essendo “nuove per il mondo“, garantissero un miglioramento significativo per l’azienda. Tuttavia, la successiva Circolare n. 59990 del 9 febbraio 2018 ha introdotto una netta discontinuità, elevando il Manuale di Frascati a parametro esclusivo e subordinando il beneficio al superamento di un ostacolo scientifico capace di generare un “beneficio per l’intera economia“. Questa metamorfosi interpretativa ha innescato una massiva attività di accertamento, spesso fondata sulla contestazione dell’indebita fruizione del credito per assenza del requisito della novità assoluta, anche con riferimento ad annualità precedenti al 2018.

La risposta della giurisprudenza di merito a tale revirement ministeriale è stata articolata e, in gran parte, protettiva verso il contribuente. Un pilastro fondamentale di questo orientamento è rappresentato dalla tutela del legittimo affidamento e dalla irretroattività delle interpretazioni restrittive. Sul punto, la C.T.P. di Roma, con la Sentenza n. 5918/2022, ha chiarito che non è legittimo sindacare un credito maturato nel 2016 (nel caso specifico, per nuovi processi di infusione e imbottigliamento) applicando criteri di rigore tecnico introdotti solo due anni dopo; secondo i giudici capitolini, se l’impresa ha operato una trasformazione radicale dei propri asset produttivi conformandosi alla prassi vigente al momento dell’investimento, il requisito della novità deve intendersi soddisfatto in chiave relativa.

Dello stesso tenore è la posizione espressa dalla C.G.T. di primo grado di Palermo con la Sentenza n. 1686/2023, la quale ha definito “irragionevolmente restrittiva” la pretesa di limitare il credito d’imposta ai soli casi di progresso dello stato dell’arte mondiale. Il Collegio palermitano ha osservato che la ratio dell’art. 3 del D.L. n. 145/2013 è incentivare la ricerca industriale diffusa e pertanto elevare la soglia alla novità assoluta significherebbe riservare l’agevolazione ad un’élite ristretta di soggetti, escludendo il tessuto produttivo nazionale che innova per migliorare i propri processi. Tale impostazione è stata corroborata anche dalla Sentenza della C.G.T. di Oristano n. 7/2025 e dalla C.T.P. di Reggio Emilia n. 173/2022, le quali hanno riconosciuto il carattere agevolabile a prodotti nuovi per la gamma commerciale dell’impresa, valorizzando il concetto di “novità per l’unità operativa“.

Ulteriore spessore a questa tesi è stato conferito dalla C.G.T. di secondo grado della Valle d’Aosta (n. 5/2023) e dalla C.G.T. di secondo grado della Lombardia (n. 883/2025): i giudici valdostani, richiamando la giurisprudenza emiliana (sent. n. 307/2021), hanno sottolineato che l’investimento deve essere premiato laddove porti un effettivo quid pluris alla realtà aziendale; imporre un progresso per l’intero settore non trova fondamento nelle norme antecedenti all’esplicito rinvio al Manuale di Frascati, e risulterebbe contrario ai principi di certezza del diritto. Anche la C.T.P. di Aosta (n. 12/2022) ha ribadito che il beneficio tecnico non deve necessariamente tradursi in un progresso per la collettività scientifica globale per essere meritevole di agevolazione tributaria.

Nonostante la prevalenza di questo orientamento, permangono voci di segno opposto che testimoniano la complessità della materia. La C.G.T. di primo grado di Benevento (n. 1301/2024) ha infatti manifestato una posizione più rigorosa, suggerendo l’esclusione di quelle attività che, pur ampliando le conoscenze interne, derivino dall’applicazione di tecnologie già ampiamente note e disponibili nel settore. In questa prospettiva, la novità non può essere puramente soggettiva se si risolve in una mera acquisizione di competenze standardizzate. Similmente, la C.G.T. di Trieste (n. 69/2024) ha preteso una rilevanza dell’innovazione che travalichi i confini aziendali per impattare sul mercato, specialmente in ambiti volatili come lo sviluppo software.

In conclusione, il panorama giurisprudenziale attuale delinea un sistema in cui la novità relativa resiste come baluardo per gli investimenti passati, ma impone alle imprese una documentazione tecnica sempre più analitica, capace di dimostrare che l’innovazione, pur non essendo estesa a tutto lo stato dell’arte, rappresenti un effettivo superamento di incertezze tecniche non risolvibili con le conoscenze ordinarie del settore.

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