Aprile 3, 2025 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

CREDITO D'IMPOSTA R&S:

ULTERIORI APPROFONDIMENTI SUL COINVOLGIMENTO DEL MI.SE.

Nell’ambito del credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo, un argomento che ha sempre destato non pochi dibattiti, affrontato altresì in nostri diversi contributi editoriali, riguarda il coinvolgimento del Mi.Se. da parte dell’Amministrazione Finanziaria in sede di verifica della legittimità dei crediti d’imposta in argomento. Con il presente contributo editoriale, si cerca quindi di perimetrare la questione alla luce delle più recenti sentenze.

Per cominciare, l’art.8 del D.M. 27.05.2015 stabilisce che, nel caso in cui durante le attività di verifica effettuate dall’Agenzia delle Entrate, “si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere”.

Lungo la stessa linea si pone l’ art. 1, comma 207, terzo periodo, della legge di Bilancio 2020 laddove prevede che “Qualora, nell’ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall’impresa, l’Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere”.

Orbene, la richiesta del parere del Mi.Se. viene considerata come una mera facoltà e non un obbligo in capo al fisco nella Circ. AdE n. 31/2020 laddove viene sancito che “Non è di ostacolo all’applicazione della suddetta norma la circostanza che in relazione a talune fattispecie potrebbe non essere stato richiesto, in quanto facoltativo, il parere tecnico al MISE. Ferma restando l’opportunità di attivare la suddetta richiesta nelle situazioni caratterizzate da un grado di tecnicismo elevato o dalla assoluta novità della questione riscontrata, gli Uffici, ricorrendone le condizioni, potranno procedere al recupero del credito d’imposta inesistente anche senza la previa acquisizione del parere tecnico del citato Ministero, laddove dovessero ritenere in base a proprie autonome valutazioni (tenuto conto altresì dei chiarimenti forniti sul tema nei documenti di prassi pubblicati o della assimilazione ad altre fattispecie già esaminate) che nella specifica fattispecie oggetto di controllo non ricorrano le condizioni di ammissibilità delle attività o delle spese al beneficio fiscale.”.

Non da ultimo, l’acquisizione del parere tecnico del Mi.Se. viene considerata come un’evenienza residuale anche dal Comando Generale della Guardia di Finanza come espresso nella Circolare GdF 10419 del 28 luglio 2021. Il citato documento stabilisce che occorre razionalizzare le richieste nei confronti del Mi.Se e l’interessamento di quest’ultimo verrà limitato solo ai casi di obiettiva incertezza e complessità.

Avverso le suindicate posizioni, si è pronunciata una nutrita giurisprudenza; a titolo esemplificativo, si richiamano le seguenti sentenze:

Sentenza n. 392/2/2021della CTP di  Ancona la quale, partendo dall’assunto che la fruizione del beneficio fiscale è subordinata al riscontro di presupposti quasi sempre di natura tecnologica e di rilevante complessità, statuisce il ruolo fondamentale del parere tecnico del Mi.Se., rimproverando contestualmente all’Agenzia delle Entrate un approccio “da autodidatta da parte di un soggetto pubblico che, sia pure ampiamente strutturato, non ha le specifiche competenze, invocando i manuali redatti a livello internazionale in questo campo”;

Sentenza CTP La Spezia n.225 del 27.07.2022, in cui viene ribadito il principio secondo il quale, per accertare l’illegittimità di un credito per ricerca e sviluppo, l’Agenzia delle Entrate deve necessariamente richiedere un preventivo parere al MISE; come riportato nella sentenza la CTP non ha accolto le contestazioni avanzate dall’agenzia, affermando che “questa Commissione, non essendo tecnico specializzato in valutazione di opere e/o scoperte scientifiche utili allo scopo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, ritiene che non lo sia nemmeno l’Ufficio, il quale ha motivato il recupero del credito senza motivazioni accettabili e sostenibili, oltre a non richiedere specifico parere tecnico”.

Sentenza n. 365/3/2021 della CTP di Vicenza in cui i giudici, riscontrando l’assenza di un adeguato rigore tecnico da parte dell’AdE, hanno posto un ostacolo all’azione di recupero del credito in quanto riconducibile ad un “eccesso di potere dell’Ufficio”, il quale “avrebbe dovuto acquisire autonomamente un preliminare parere tecnico da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico”.

Sentenza n. 131/2024 della Corte di Giustizia di primo grado di Rimini, la quale conferma la necessità del possesso, da parte degli organi ispettivi, di una serie di competenze e conoscenze tecniche quando si esprimono valutazioni di carattere tecnico. In dettaglio, la pronuncia chiarisce anche in tal caso che “Proprio in considerazione dell’elevato tasso di tecnicismo che caratterizza le valutazioni in ordine alla ammissibilità del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo il comma 2 dell’art. 8 del decreto attuativo attribuisce all’Agenzia delle Entrate la facoltà di richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere, non potendo con tutta evidenza l’Agenzia delle entrate rivendicare dirette conoscenze di natura tecnico-scientifica tali da consentire una congrua valutazione circa la rispondenza delle attività di ricerca e sviluppo ai parametri normativamente previsti per la fruizione del credito d’imposta: motivo per il quale le argomentazioni espresse nell’atto impositivo, in mancanza di un parere tecnico emesso dall’organo a ciò preposto…appaiono intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa impositiva”.

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