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Nuovo Patent Box: transizione dal vecchio al nuovo regime

Marzo 30, 2023 NEWS / Patent Box 0 Comment

L’articolo 6 del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n.146, ha cambiato la disciplina del regime del patent box, trasformandolo da una forma di agevolazione basata sui redditi ad una forma di agevolazione basata sui costi.

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[1] Sono esenti da tale onere certificativo le imprese con il bilancio certificato, fermo restando l’obbligo di predisporre la documentazione contabile idonea a dimostrare la spettanza del beneficio fiscale.

[2] Registro degli Operatori di Comunicazione

[1] Convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i

[3] La suddetta legge ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

[2] La suddetta legge ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità)

[1] Le PMI si classificano in: microimprese con un totale dipendenti non superiore alle 10 unità ed un fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2milioni di euro; piccole imprese con un totale dipendenti non superiore alle 50 unità ed un fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 10milioni di euro; medie imprese con un  totale dipendenti non superiore alle 250 unità ed un fatturato non superiore a 50milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43milioni di euro.

R&S - Attività ammesse

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di:

  1. RICERCA FONDAMENTALE: lavori teorici o sperimentali finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni o fatti osservabili, senza successive applicazioni o usi commerciali diretti.
  2. RICERCA INDUSTRIALE: ricerca finalizzata ad acquisire nuove conoscenze da sfruttare per sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi, migliorare quelli esistenti ovvero creare componenti di sistemi complessi
  3. SVILUPPO SPERIMENTALE: sviluppo di conoscenze e competenze scientifiche, tecnologiche e commerciali finalizzate all’implementazione di piani, progetti o disegni di prodotti, processi e servizi nuovi o esistenti
  4. PRODUZIONE E COLLAUDO: Prodotti, processi e servizi a condizione che non siano destinati a finalità commerciali e di applicazione industriale

Dal 2020 rientrano anche le seguenti attività:

  1. ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA: attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
  2. ATTIVITÀ DI DESIGN ED INNOVAZIONE ESTETICA: attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Non rientrano come attività agevolabili: attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari; attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti; modifiche ordinarie o periodiche apportate a processi, servizi e linee di produzione esistenti, anche nel caso in cui tali operazioni rappresentino miglioramenti.