Novembre 7, 2024 Credito d'Imposta Transizione 5.0 / NEWS 0 Comment

TRANSIZIONE 5.0:

I CONTROLLI DEL GSE

Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, il GSE effettua, di concerto con il Ministero e l’Agenzia delle Entrate, verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva ed in ogni fase di vita del progetto, il tutto finalizzato ad accertare il rispetto delle condizioni previste per l’accesso al beneficio fiscale,  la corretta realizzazione degli investimenti ed il mantenimento in esercizio degli stessi per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell’ultima agevolazione.

A fronte di tali controlli, i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare la congruità degli interventi rispetto alla misura 5.0 ed alle dichiarazioni rese nell’ambito delle comunicazioni trasmesse al GSE. A tal fine:

  • fatture, documenti di trasporto ed altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui alla presente disciplina;
  • l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile;
  • in caso di formazione 5.0 , le imprese sono tenute a conservare la seguente documentazione: una relazione che illustri le modalità organizzative, il numero di ore, il periodo di svolgimento, il numero di discenti e i contenuti delle attività di formazione svolte, redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno; la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia; i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e dal soggetto formatore esterno all’impresa; l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili con apposita DSAN resa dal legale rappresentante dell’impresa.

I controlli del GSE avranno quindi ad oggetto:

  • la sussistenza del complesso dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal DM “Transizione 5.0”;
  • la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell’ambito delle certificazioni tecniche ex ante ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso la realizzazione del progetto di innovazione, oggetto delle certificazioni tecniche ex post.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle attività di controllo del GSE:

  • il soggetto beneficiario ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività ispettive;
  • il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità;
  • il procedimento di controllo si conclude con l’adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall’interessato.
  • l’avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata, andando ad indicare luogo, data, ora, nominativi degli incaricati al controllo e documentazione da rendere disponibile;
  • nell’ambito dello svolgimento del sopralluogo possono essere richiesti e acquisiti atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuati rilievi fotografici;
  • al termine, viene redatto un processo verbale contenente l’indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese e ne viene rilasciata una copia al soggetto beneficiario;
  • nel caso in cui, all’esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l’avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Un ultimo aspetto degno di nota, concerne le caratteristiche di terzietà del certificatore e la necessità di avere una polizza professionale. Per quanto riguarda il primo punto, la terzietà si base sui seguenti due principi generali quali:

  • indipendenza: il certificatore deve essere completamente indipendente dall’impresa che richiede la certificazione, non avere alcun interesse diretto o indiretto nei progetti che valuta e non avere alcuna relazione economica o commerciale che possa influenzare la sua valutazione;
  • imparzialità: deve essere garantito che il certificatore non subisca alcuna pressione o influenza esterna che possa comprometterne il giudizio. Il suo lavoro deve basarsi esclusivamente su evidenze oggettive e standard tecnici chiaramente definiti. Questo non significa che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il certificatore non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell’impresa richiedente le certificazioni.

Per quanto attiene infine l’aspetto assicurativo, un professionista abilitato, iscritto al proprio albo dovrebbe esser già dotato di polizza professionale per la responsabilità civile. Nel caso in cui quest’ultima comprenda anche il rischio per le attività di certificazione previste dal Piano Transizione 5.0, non risulta necessaria la sottoscrizione di una nuova polizza; per converso, è responsabilità del professionista fare in modo che la polizza assicurativa abbia caratteristiche e massimali adeguati alle attività che lo stesso intende intraprendere.

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