Dicembre 6, 2024 Credito d'Imposta Transizione 5.0 / NEWS 0 Comment

TRANSIZIONE 5.0:

IPOTESTI DI DECADENZA DEL BENEFICIO FISCALE

In linea generale, il recapture consiste in un meccanismo di rideterminazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali al fine di penalizzare azioni di cessione dei beni dal contesto aziendale a cui sono stati destinati e che avvengono entro un predefinito periodo di sorveglianza. La finalità è quella di penalizzare la cessione del singolo bene prima della completa fruizione del beneficio, garantendo in tal modo la connessione tra la concessione del credito d’imposta ed il concreto sfruttamento dei bene agevolato per un periodo minimo all’interno dell’economia aziendale. Il recapture si sostanzia pertanto nella restituzione delle quote di credito compensate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Partendo dalla disciplina 4.0, l’ art. 1, comma 1060 L. 178/2020 stabilisce che  “Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di  avvenuta  interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate  all’estero,  anche  se appartenenti  allo  stesso  soggetto,   il   credito   d’imposta   è corrispondentemente  ridotto  escludendo  dall’originaria   base   di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi”.

Ai sensi dell’attuale normativa 4.0, il meccanismo di recapture si applica pertanto al verificarsi delle seguenti situazioni:

  • cessione a titolo oneroso del bene;
  • delocalizzazione del bene presso strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa;
  • cessione del contratto di leasing;
  • mancato esercizio del riscatto nel contratto di leasing.

La disciplina 5.0 si pone in piena continuità con il Piano Transizione 4.0 andando a identificare una serie di ipotesi in cui l’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito d’imposta.

Innanzitutto, anche nella 5.0, l’importo del credito d’imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte se, in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l’applicazione delle suindicate disposizioni i materia di investimenti sostitutivi.

Sempre in materia di investimenti sostitutivi, la FAQ aggiornate del GSE dirimono i dubbi circa la necessità o meno di procedere con l’alienazione del bene sostituito in caso di investimento in un bene strumentale 4.0 sostitutivo di un bene esistente. A tal proposito, si chiarisce che, nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è obbligatorio vendere o dismettere il bene sostituito. Anche se l’alienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede di eventuale accertamento. L’alienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere all’incentivo, ma una gestione trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformità alle normative e ridurre il rischio di contestazioni future.

Non da ultimo, alle suindicate ipotesi di recapture, si aggiungono le seguenti:

  • mancato mantenimento del livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione;
  • mancata entrata in esercizio dei beni entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione; assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
  • false dichiarazioni, comprese quelle relative alla sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 15, comma 7 e dall’articolo 17, comma 3;
  • mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;
  • mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;
  • mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d’imposta;
  • impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
  • altre violazioni o inadempimenti da cui consegua l’inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d’imposta.

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