Settembre 16, 2025
Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS
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CREDITO D’IMPOSTA R&S: ATTO D’INDIRIZZO MEF N°18/2025
SECONDA PARTE
Con questo secondo contributo editoriale, si vuole continuare la disamina dell’Atto di indirizzo MEF del 1° luglio 2025 quale documento d’indirizzo finalizzato a fornire ulteriori chiare linee guida per distinguere in modo netto i crediti d’imposta inesistenti da quelli non spettanti.
Un altro aspetto cruciale affrontato nel documento riguarda l’approccio selettivo sulle fonti che possono essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per valutare la validità di un credito. Questo criterio è stato introdotto per superare una delle principali criticità emerse nel contenzioso fiscale dei crediti R&S dove la valutazione della spettanza del credito dipende spesso da complessi giudizi tecnici.

In sintesi, il documento stabilisce che per la qualificazione di un credito come inesistente, l’Amministrazione finanziaria deve basarsi esclusivamente sulla normativa primaria, ovvero la legge che istituisce e disciplina il credito d’imposta, e la normativa secondaria, ovvero i decreti attuativi, i regolamenti o le circolari esplicative che hanno forza di legge. La mancanza dei presupposti specificamente indicati in queste fonti rende il credito inesistente.
L’aspetto più rilevante è che l’Atto di indirizzo declassa esplicitamente le “fonti tecniche di dettaglio“, come manuali tecnici, guide non vincolanti o altre interpretazioni non formalizzate, dal ruolo di fondamento per la contestazione di un credito inesistente. Se un credito rispetta i requisiti stabiliti dalla normativa primaria e secondaria, ma presenta delle carenze o delle difformità rispetto a quanto richiesto da un manuale tecnico non esplicitamente richiamato dalla legge, non può essere considerato inesistente e verrebbe classificato come non spettante.
Questo approccio selettivo ha un impatto diretto e positivo sulla gestione dei crediti d’imposta da parte delle imprese in quanto i contribuenti sanno che la loro condotta sarà valutata sulla base delle disposizioni di legge e riducendo così l’arbitrarietà delle contestazioni.
Sempre per quanto concerne il credito R&S, l’Atto d’Indirizzo valorizza la certificazione asseverata al centro del processo di controllo, riconoscendone il valore probatorio e suggerendo agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di considerare tale certificazione come un elemento a forte valenza presuntiva in favore del contribuente.

Questo significa che, in presenza di un’attestazione che certifica l’esistenza e la conformità del progetto R&S, l’onere della prova si sposta in modo significativo. L’Amministrazione finanziaria non potrà più contestare la natura dei lavori eseguiti con una semplice presunzione o una valutazione superficiale. Per disconoscere il credito, l’Ufficio sarà tenuto a dimostrare in modo inequivocabile l’inesistenza del progetto o la palese erroneità della certificazione stessa. La certificazione, pertanto, si trasforma da semplice facoltà a strumento quasi indispensabile per la prevenzione del rischio fiscale.
