Novembre 20, 2025
Credito d'Imposta Transizione 5.0 / NEWS
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TRANSIZIONE 5.0 AL CAPOLINEA!
ADDIO AI CREDITI D’IMPOSTA 4.0 E RITORNO DELL’IPERAMMORTAMENTO
Con il Decreto direttoriale del 6 novembre 2025, il Mimit ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per la misura Transizione 5.0. Pertanto, alle imprese che, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentano comunicazioni di prenotazione del credito di imposta, verrà inviata una ricevuta di indisponibilità delle risorse, le comunicazioni di prenotazione si intenderanno in ogni caso trasmesse e, nel caso di nuove disponibilità, il GSE ne darà comunicazione l’ordine cronologico di trasmissione.

Altra novità radicale concerne la bozza della Legge di Bilancio 2026 che prevede la chiusura definitiva della stagione dei crediti d’imposta legati ai programmi Transizione 4.0 e, vista la comunicazione di cui sopra, anche della Transizione 5.0. Nel testo attuale della manovra non sono infatti previste proroghe né per il bonus sugli investimenti in beni materiali 4.0 e neanche per gli interventi riconducibili a Transizione 5.0; contestualmente, la bozza della nuova legge di bilancio reintroduce l’iperammortamento consistente nella maggiorazione del costo ai fini delle imposte sui redditi per i titolari di reddito d’impresa che acquistano beni strumentali.
In dettaglio, l’art. 94 statuisce che, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, il relativo costo di acquisizione è maggiorato in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione. Il beneficio fiscale, viene riconosciuto per gli investimenti in:
- beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi sempre negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza.
Resta fermo il presupposto che la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per quanto riguarda l’entità della maggiorazione, si prevede:
- +180%per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- +100%oltre 2,5 e fino a 10 milioni
- +50%oltre 10 e fino a 20 milioni
Le aliquote verranno potenziate per gli obiettivi di transizione ecologica che consentiranno una riduzione dei consumi energetici della struttura almeno 3%, oppure dei processi interessati almeno 5%:
- +220%fino a 2,5 milioni
- +140%oltre 2,5 e fino a 10 milioni
- +90%oltre 10 e fino a 20 milioni

La maggiorazione è cumulabile con altri aiuti nazionali o UE riferiti ai medesimi costi, purché non si finanzino le stesse quote e non si superi il costo sostenuto. La base di calcolo va assunta al netto di sovvenzioni e contributi relativi alle stesse spese. Altra novità di rilievo è che resta possibile effettuare investimenti sostitutivi: se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
