Novembre 27, 2025
Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS
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CREDITO D’IMPOSTA R&S E L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI RECUPERO SENZA PARERE TECNICO DEL MIMIT
La recente Sentenza del 01/08/2025 n. 458 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato e di grande rilievo, stabilendo l’illegittimità dell’atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate per il credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo qualora tale atto sia basato esclusivamente su valutazioni dei funzionari dell’Agenzia ed in assenza del preventivo parere tecnico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), già MISE.

Argomento affrontato a più riprese nei nostri contributi editoriali, anche la pronuncia in rassegna riveste una cruciale importanza perché interviene sull’annosa questione dell’obbligatorietà del coinvolgimento del MIMIT, un tema che tocca il cuore della discrezionalità tecnica esercitabile dall’Amministrazione finanziaria in ambiti specialistici.
Il nucleo della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 8, comma 2, del D.M. 27 maggio 2015, il quale prevede che, nell’ambito delle attività di verifica e controllo dell’Agenzia delle Entrate, qualora si rendano necessarie valutazioni di carattere specialistico in ordine all’ammissibilità o alla quantificazione del credito d’imposta R&S, l’Agenzia possa richiedere il parere al Ministero competente, oggi MIMIT. Sull’argomento si è pronunciato un cospicuo filone giurisprudenziale che tende a qualificare la richiesta di tale parere come un obbligo procedimentale ogni volta che l’accertamento verta sull’effettiva sussistenza del carattere innovativo, sperimentale o di ammissibilità tecnica delle attività agevolate.
A tal proposito, si possono citare, ex multis:
- la Sentenza n. 392/2/2021della CTP di Ancona la quale, partendo dall’assunto che la fruizione del beneficio fiscale è subordinata al riscontro di presupposti quasi sempre di natura tecnologica e di rilevante complessità, statuisce il ruolo fondamentale del parere tecnico del Mi.Se., rimproverando contestualmente all’Agenzia delle Entrate un approccio “da autodidatta da parte di un soggetto pubblico che, sia pure ampiamente strutturato, non ha le specifiche competenze, invocando i manuali redatti a livello internazionale in questo campo”;
- la Sentenza CTP La Spezia n.225 del 27.07.2022, la quale non ha accolto le contestazioni avanzate dall’agenzia, affermando che “questa Commissione, non essendo tecnico specializzato in valutazione di opere e/o scoperte scientifiche utili allo scopo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, ritiene che non lo sia nemmeno l’Ufficio, il quale ha motivato il recupero del credito senza motivazioni accettabili e sostenibili, oltre a non richiedere specifico parere tecnico”.
Lungo la stessa linea si pone anche la Sentenza bolognese, la quale riconosce la natura squisitamente tecnica della valutazione e statuisce che l’Agenzia delle Entrate, pur dotata di ampi poteri istruttori, non possiede le specifiche competenze necessarie per sindacare in autonomia la qualificazione di un progetto come Ricerca e Sviluppo ai sensi del Manuale di Frascati e delle disposizioni attuative. In tali casi, l’atto impositivo emesso senza l’apporto di un organo tecnico specializzato come il MIMIT, cui la legge stessa attribuisce compiti di supporto in materia, si configura come affetto da eccesso di potere per carenza di istruttoria e vizio del contraddittorio tecnico.

In sostanza, viene riaffermato il principio per cui l’esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione finanziaria deve essere fondato sul parere degli organi tecnici preposti. L’omissione del parere MIMIT, quando la contestazione è incentrata sulla qualificazione tecnica del progetto, lede il principio di imparzialità e la tutela del contribuente, il quale si trova a contrastare una valutazione tecnica interna dell’Ufficio senza un adeguato contraddittorio basato su una perizia qualificata e super partes. Ne consegue la nullità dell’atto di recupero in quanto adottato al di fuori delle corrette procedure stabilite per garantire l’oggettività della valutazione tecnica, tutelando così le imprese che hanno investito in innovazione e si sono avvalse di perizie asseverate, le quali non possono essere disattese da una mera valutazione interna dell’Agenzia.
