Dicembre 10, 2025 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

ESAURIMENTO RISORSE TRANSIZIONE 4.0 E MODALITÀ DI OPZIONE IN CASO DI CUMULO CON LA 5.0

La recente comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) datata 25 novembre 2025, insieme al Decreto-Legge n.175/2025, cristallizzano il principio di non cumulabilità dei crediti d’imposta previsti dai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 per i medesimi investimenti: chi ha presentato domanda per entrambe le misure deve operare quindi un’opzione definitiva e tempestiva, a pena di decadenza. Questa necessità di scelta, da formalizzare entro il 27 novembre 2025, impone un’analisi comparativa tra le due agevolazioni, che, pur mirando entrambe alla modernizzazione del sistema produttivo, presentano aliquote, massimali e requisiti profondamente diversi.

Oltretutto, in data 11 Novembre 2025, il MIMIT ha informato altresì che risultano esaurite le risorse disponibili per la misura Transizione 4.0 a fronte di una forte accelerazione nelle prenotazioni alla misura, conseguente all’annuncio dell’esaurimento dei fondi destinati a Transizione 5.0 dovuto all’elevata adesione da parte delle imprese. Le imprese possono continuare ad inviare comunicazioni di prenotazione e, nel caso di nuova disponibilità di risorse, il Gestore dei Servizi Energetici ne darà comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Entrando nel dettaglio della comunicazione del 25 novembre, l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, stabilisce che “ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto  di  agevolazione,  domanda  per  l’accesso  al  credito d’imposta  ivi  disciplinato  e  domanda  per  l’accesso  al  credito d’imposta  per investimenti  in  beni  nuovi  strumentali   di   cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre  2020, n. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del  presente decreto, hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta di cui al  primo periodo, devono optare, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche per uno dei due crediti d’imposta. Qualora l’impresa opti per il  credito  d’imposta  di  cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di  mancato riconoscimento del beneficio per superamento  del  limite  di  spesa, previa verifica della  sussistenza  dei  requisiti  necessari,  resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n.178 del  2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d’imposta. Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l’impresa beneficiaria a seguito della  comunicazione di completamento dell’investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d’imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate”.

Pertanto, le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure devono optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti d’imposta; analogamente, le imprese che hanno inviato comunicazione di completamento dell’investimento devono comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE e a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito. Per quanto concerne la procedura, il GSE invierà una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste per entrambi i meccanismi, contenente il modello DSAN per la domanda di rinuncia ad una delle misure agevolative ai sensi del sopracitato art. 1, comma 2, del DL 175/2025.

Il soggetto beneficiario dovrà:

  • compilare il modello DSAN allegato alla PEC;
  • firmarlo digitalmente;
  • trasmetterlo tramite PEC all’indirizzo indicato dal GSE nella comunicazione e nel rispetto delle tempistiche sopra indicate.

La normativa introdotta dal MIMIT e dal Decreto-Legge n. 175/2025 impone quindi alle imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure Transizione 4.0 e Transizione 5.0 di compiere una scelta non procrastinabile. Tale decisione richiede una profonda e rapida analisi comparativa per valutare l’opzione più vantaggiosa, tenendo conto dell’esaurimento dei fondi e delle specifiche procedure di rinuncia e salvaguardia comunicate dal GSE.

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