Aprile 8, 2026
Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS
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QUADERNO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA N. 5/2025:
LE DECLINAZIONI DELL’INNOVATIVITÀ NEL CREDITO D’IMPOSTA R&S
L’esame sistematico condotto dal Quaderno di Giustizia Tributaria del MEF n. 5/2025 offre un’importante occasione di riflessione sulla perimetrazione del concetto di Ricerca e Sviluppo ai fini agevolativi, un ambito dove il confine tra innovazione e ordinaria attività d’impresa appare spesso sfumato. Il fulcro del dibattito, come emerge dalle recenti pronunce delle Corti di Giustizia Tributaria, risiede nell’interpretazione del requisito della novità.

Secondo un orientamento rigoroso, l’agevolazione non può estendersi in modo automatico ad ogni processo migliorativo ma deve restringersi a quei progetti che manifestano un apprezzabile elemento di discontinuità rispetto allo stato dell’arte del mercato. Tale discontinuità non può risolversi nella mera applicazione di conoscenze e tecnologie già disponibili, ma deve implicare un superamento di incertezze tecniche non risolvibili attraverso le competenze ordinarie del settore di riferimento.
Questa nozione di innovatività, lungi dall’essere un parametro monolitico, viene declinata dalla giurisprudenza di merito con una sensibilità che potremmo definire contestuale. Un caso emblematico è rappresentato dalla sentenza n. 557/2024 della C.G.T. di Bologna, riguardante l’ideazione di un prodotto alimentare surgelato; in questa sede, i giudici hanno operato una distinzione fondamentale tra l’innovatività del prodotto in sé e l’innovatività del processo: sebbene il bene finale potesse apparire comune, l’originale combinazione di conoscenze e componenti preesistenti ha dato vita a un processo produttivo inedito, capace di risolvere criticità tecniche e di generare un sapere trasferibile ad altre realtà; tale approccio conferma che la R&S può manifestarsi anche in ambiti apparentemente maturi, laddove la creatività risieda nella ricombinazione ingegneristica di elementi noti per finalità nuove.
Simmetricamente, nel settore agroalimentare ed edilizio, le Corti di Alessandria e dell’Umbria hanno ribadito che il miglioramento significativo di prodotti o procedure esistenti, come lo sviluppo di nuove miscele di calcestruzzo o l’implementazione di tecniche di monitoraggio cerealicolo ad alto grado di difficoltà, integra pienamente la fattispecie agevolabile. In questi contesti, la novità assume una natura incrementale ed un simile concetto viene supportato anche dal Manuale di Frascati e dalle circolari ministeriali, come la n. 59990/2018, secondo cui il progresso scientifico non deve necessariamente essere rivoluzionario ma può consistere in un arricchimento metodico del patrimonio di conoscenze esistente. Persino nell’analisi dei Big Data e del Cloud Computing, come rilevato dalla C.G.T. della Lombardia (sent. 883/2025), il valore della ricerca può risiedere non nei contenuti già noti ma nelle modalità critiche di estrapolazione e collegamento dei dati, elevando l’attività di ricognizione a vera e propria analisi scientifica.

Tuttavia, il Quaderno del MEF pone un argine necessario rispetto all’automazione dei processi o alla digitalizzazione di routine. Il comparto del software è, a tal proposito, il più esposto al rischio di riqualificazione: l’implementazione di database o la personalizzazione di sistemi gestionali basati su tecnologie consolidate sono state ritenute attività ordinarie e, pertanto, non agevolabili (C.G.T. Basilicata n. 300/2024); al contrario, lo sviluppo di interfacce avanzate, come quelle basate sulla realtà aumentata per la conversione di modelli CAD, viene riconosciuto come R&S poiché sposta la frontiera del progresso tecnologico del settore. Infine, un chiarimento decisivo giunge sul rapporto tra agevolazione e privativa industriale: la mancanza di un brevetto registrato non può costituire una presunzione di carenza di innovatività; come sottolineato dalla C.G.T. delle Marche, la scelta imprenditoriale sulla tutela della proprietà intellettuale appartiene a una sfera discrezionale che non deve influenzare il riconoscimento del diritto al credito d’imposta, purché la natura creativa e innovativa del progetto sia oggettivamente dimostrabile.
