Settembre 10, 2026 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA R&S E MANUALE DI FRASCATI:

IL CONSIGLIO DI STATO SANCISCE L’IRRETROATTIVITÀ TRIBUTARIA

Con la Sentenza n. 05627/2026 del 14 luglio 2026, la Sezione Sesta del Consiglio di Stato si è espressa autorevolmente sul contenzioso relativo alla qualificazione delle attività ammissibili al credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo disciplinato dal D.L. n. 145/2013, respingendo l’appello del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dell’Agenzia delle Entrate. I giudici hanno confermato l’annullamento di un diniego di certificazione opposto a una società e hanno stabilito che i restrittivi parametri del Manuale di Frascati dell’OCSE non hanno efficacia retroattiva sulle annualità antecedenti al 2020. In assenza di una specifica normativa contraria, la spettanza dell’agevolazione per i periodi d’imposta dal 2015 al 2019 deve infatti essere valutata unicamente in base al quadro normativo vigente all’epoca, in ossequio al principio della certezza del diritto e del tempus regit actum.

Nel dettaglio, la controversia nasce dal rifiuto dell’Amministrazione finanziaria di riconoscere il credito d’imposta a un’impresa, sostenendo che i suoi progetti costituissero modifiche di routine anziché vera e propria ricerca. L’Erario sosteneva che l’articolo 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2020, il quale ha espressamente recepito il Manuale di Frascati, avesse una natura puramente interpretativa e fosse quindi applicabile anche al passato. Il Consiglio di Stato ha smentito questa impostazione, evidenziando la profonda differenza tra la disciplina originaria e quella successiva. L’impianto normativo del 2013, attuato con il D.M. 27 maggio 2015 e orientato dalla prassi amministrativa dell’epoca verso il Manuale di Oslo, puntava a incentivare la competitività industriale premiando anche l’innovazione relativa o incrementale, ossia quella nuova soltanto per la singola impresa. Al contrario, il Manuale di Frascati misura la spesa scientifica a livello macroeconomico e richiede la presenza simultanea di cinque requisiti rigidi (novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità) e intendendo la novità in senso assoluto come un avanzamento dello stato dell’arte a livello globale.

Sotto il profilo della tecnica legislativa, i giudici hanno chiarito che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un cambiamento strutturale della materia operante solo per il futuro. Il recepimento esplicito dei parametri di Frascati a partire dal periodo d’imposta 2020 dimostra infatti che tali criteri non erano precedentemente immanenti nell’ordinamento, altrimenti non vi sarebbe stata alcuna necessità di un intervento legislativo ad hoc. Il Consiglio di Stato ha inoltre rigettato il tentativo della difesa erariale di giustificare l’applicazione retroattiva del Manuale di Frascati richiamando le norme europee sugli Aiuti di Stato. Da un lato, la Comunicazione della Commissione Europea del 2014 faceva riferimento all’edizione 2002 del Manuale, fondata sul più elastico obiettivo di conseguire miglioramenti tecnici sul prodotto o sul processo senza valutare lo stato dell’arte generale; dall’altro, il credito d’imposta del 2013 costituiva una misura fiscale a carattere generale e non selettivo, risultando quindi sottratto alla disciplina comunitaria del controllo sugli aiuti di Stato.

La pronuncia assume una rilevanza fondamentale per tutelare l’affidamento legittimo del contribuente e ripristinare la corretta gerarchia delle fonti. Per gli anni dal 2015 al 2019, gli uffici finanziari non potranno più contestare la mancanza di novità assoluta o il mancato rispetto dei criteri di Frascati per disconoscere i crediti fruiti, dovendosi attenere alle maglie più flessibili del Manuale di Oslo. Solo a partire dal periodo d’imposta 2020 diventa vincolante il regime di Frascati con il conseguente obbligo di dimostrare il progresso conoscitivo su scala globale. La decisione offre così un solido argomento difensivo a tutela degli investimenti effettuati dalle imprese nel quinquennio 2015-2019 e chiarisce le regole del gioco per le annualità successive.

Contattaci per avere maggiori informazioni:

    Nome *

    Cognome *

    E-mail *

    Messaggio *

    (*) Campi Obbligatori