Giugno 12, 2025 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

CREDITO R&S IN PRATICA:

IL REQUISITO DELLA TRASFERIBILITÀ E/O RIPRODUCIBILITÀ

Con il presente elaborato, si chiude l’analisi dei 5 requisiti del Manuale di Frascati al fine di condividere alcuni spunti pratici per catalogare adeguatamente un progetto R&S e renderlo così idoneo alla fruizione del correlato credito d’imposta. In questo articolo, si va ad analizzare l’ultimo dei requisiti ovvero quello della trasferibilità.

Il principio in rassegna sottolinea che i risultati delle attività di R&S non devono rimanere isolati o ad uso esclusivo del soggetto che li ha generati ma devono avere il potenziale per essere comunicati, replicati e utilizzati da altri, contribuendo così all’avanzamento complessivo della conoscenza scientifica e tecnologica. In sostanza, la R&S non è solo scoperta, ma anche la condivisione della conoscenza che ne deriva, affinché possa essere validata, ampliata e applicata in contesti futuri. Questo significa che la conoscenza generata deve essere sufficientemente documentata, chiara e accessibile in modo che altri possano comprendere la metodologia adottata, validare i risultati o utilizzarli come base per nuove ricerche e sviluppi.

Implementare il criterio della trasferibilità e/o riproducibilità all’interno di un progetto R&S richiede un approccio proattivo e metodologie ben definite fin dalle fasi iniziali del progetto. Non è un’attività da considerare solo a posteriori ma un principio guida che permea l’intero processo di ricerca e sviluppo. Come per i precedenti criteri, anche in questa sede si condividono alcune indicazioni pratiche su come implementare il principio in esame:

  • pianificazione e definizione degli obiettivi: fin dall’inizio del progetto, gli obiettivi devono essere formulati in modo tale che il loro raggiungimento sia misurabile e verificabile da terzi e le correlate procedure siano replicabili;
  • documentazione rigorosa e completa: è fondamentale mantenere registri dettagliati di tutte le attività includendo, a titolo esemplificativo, le ipotesi formulate, le metodologie utilizzate, le strumentazioni impiegate, le osservazioni rilevate in itinere e i risultati ottenuti;
  • adeguata gestione dei dati: utilizzare formati dati aperti e interoperabili per facilitare l’accesso e l’analisi da parte di terzi; fornire metadati completi per tutti i set di dati, spiegando il significato delle variabili, le unità di misura, le condizioni di raccolta e le eventuali elaborazioni effettuate; utilizzare piattaforme riconosciute per la condivisione di dati e codice (es. GitHub, GitLab per il codice; Zenodo, Dryad per i dati) in modo da renderli pubblicamente accessibili nella misura in cui non vi sono restrizioni di riservatezza; implementare un sistema di conservazione dei dati che garantisca l’integrità e la disponibilità dei dati a lungo termine.
  • comunicazione e disseminazione: se possibile attuarla, la pubblicazione su riviste scientifiche peer-reviewed è la forma più elevata di validazione e trasferimento della conoscenza; a questo è sempre auspicabile condividere i risultati in contesti professionali e accademici mediante seminari e conferenze;
  • proprietà intellettuale: laddove ne sussistano i presupposti, valutare il ricorso a privative intellettuali ed industriali come i brevetti.

In conclusione, la trasferibilità e/o riproducibilità non è un semplice requisito burocratico ma un pilastro della scienza e dell’innovazione. Garantire che i risultati della R&S possano essere compresi, verificati e utilizzati da altri massimizza l’impatto della ricerca, accelera l’avanzamento tecnologico e contribuisce alla costruzione di una base di conoscenza solida e condivisa, essenziale per affrontare le sfide future. Integrando queste pratiche fin dalla concezione di un progetto R&S, si assicura non solo la conformità al Manuale di Frascati, ma anche l’effettiva utilità e sostenibilità delle innovazioni generate.

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