Marzo 5, 2025 Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS 0 Comment

SPETTANZA DEL CREDITO D’IMPOSTA 4.0 PER ONERI ACCESSORI NON PREVENTIVABILI

La disciplina sul credito d’imposta beni 4.0 riconosce che le attrezzature e gli oneri accessori sono ammessi al beneficio fiscale anche se non riconducibili ad alcuna delle categorie di beni indicati nell’Allegato A, purché si qualifichino come una dotazione ordinaria del bene agevolabile e risultino indispensabili per il funzionamento del medesimo; come chiarito nella Risoluzione AdE del 15.12.2017 n. 152, “si ritiene che gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata macchina è destinata a svolgere nell’ambito dello specifico processo produttivo possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale”.

L’argomento in rassegna è stato recentemente affrontato con la Risposta n. 60/2025 in cui viene chiarito l’ammontare della percentuale di agevolazione in riferimento agli oneri accessori sostenuti per il funzionamento degli impianti ed in particolare l’inquadramento dell’anno di competenza in cui incardinare il costo del bene.

Soggetto istante è un’impresa che nel 2021 acquista un impianto 4.0 da destinare alla propria attività produttiva versando il consueto acconto del 20%; nel corso della realizzazione di tale impianto, e precisamente nel 2022, viene effettuato un ulteriore investimento con un secondo macchinario che, pur essendo collegato all’Impianto originario, costituisce un elemento autonomo afferente alla stessa linea produttiva; l’installazione di quest’ultima, inoltre, ha reso necessaria la realizzazione di lavori idraulici strettamente funzionali ed i cui costi sono stati sostenuti nel 2022 in quanto non programmabili originariamente in fase di progettazione dell’impianto. Alla luce delle descritte circostanze, viene quindi chiesta quale sia la percentuale agevolativa da applicare agli oneri correlati ai suddetti interventi. Non da ultimo, l’istante precisa che l’originario acconto ha coperto una quota dell’investimento e, a posteriori, si è rivelato essere inferiore al 20% del totale.

Rispondendo ai quesiti, l’Agenzia anzitutto ricorda, per quanto riguarda le percentuali di fruibilità del credito, che “per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1056); per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1057)”.

Pertanto, coerentemente con la summenzionata normativa, l’AdE ritiene che, a valere sui costi dell’impianto principale, l’aliquota da applicarsi sarà quella del 50% ai sensi dell’art. 1, comma 1056 della legge n. 178/2020. Per l’investimento concernente il secondo macchinario comprensivo dei correlati oneri accessori, il credito d’imposta fruibile potrà esser calcolato nella misura del 40%, ai sensi dell’art. 1, comma 1057 della legge n. 178/2020, in quanto trattasi di un investimento effettuato tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 e senza alcuna prenotazione. Infine, per quanto attiene agli oneri accessori eseguiti nel 2022, si potrà fruire di un’aliquota  nella misura del 40% così come chiarito in occasione di un incontro con la stampa specializzata del 31 gennaio 2019, in relazione all’agevolazione dell’iperammortamento, durante il quale è stato precisato che, in caso di revisione successiva in aumento del costo originariamente pattuito di un bene agevolato, il beneficio fiscale può trovare applicazione anche si tratta di oneri accessori non preventivabili in origine.

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