TRANSIZIONE 4.0 E 5.0:
AMMISSIBILITÀ DEL CONTRATTO “RENT TO BUY”
La Misura 5.0 consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025 nell’ambito di progetti di innovazione tesi a conseguire un miglioramento dei processi produttivi dal punto di vista dell’efficienza energetica e del ricorso alle energie rinnovabili.
In dettaglio, sono agevolabili voci di spesa che abbiano ad oggetto, come investimento trainante, beni materiali e immateriali tecnologicamente avanzati, ex All. A e B della Legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale e capaci generare una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% ovvero del processo interessato dall’investimento non inferiore al 5%.
Orbene, sia nel Piano Transizione 5.0 e sia in quello 4.0 l’acquisto di questi beni può avvenire a titolo di proprietà oppure mediante sottoscrizione di un contratto di leasing in virtù dell’ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l’acquisto del bene in proprio e l’acquisizione dello stesso tramite leasing. Naturalmente, come precisato dalla Circolare MiSe n°4/E del 30/03/2017, i manufatti acquistati devono rispondere al criterio della strumentalità rispetto all’attività esercitata dall’impresa, in quanto di beni di uso durevole e non meri materiali di consumo o beni merce ed idonei ad essere impiegati all’interno dei processi produttivi dell’impresa; contestualmente devono soddisfare anche il requisito della novità, in quanto beni non utilizzati precedentemente, a qualunque titolo.
Sull’argomento del leasing, torna a pronunciarsi l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 198 del 10.10.2024. Oggetto dell’istanza è una richiesta di chiarimento da parte di una società che intende ampliare la propria dotazione di beni strumentali ed accedere al beneficio fiscale 4.0 tramite un contratto di Rent to buy quale forma di godimento di un bene in funzione di una successiva alienazione, introdotto dall’art. 23 del D.L. 12.09.2014 n. 133.
Come evidenziato nella Circolare n. 4/E del 19 febbraio 2015, “‘si tratta di una fattispecie contrattuale, diversa dalla locazione finanziaria, volta a conferire al conduttore l’immediato godimento dell’immobile, rinviando al futuro il trasferimento della proprietà del bene, con imputazione di una parte dei canoni al corrispettivo del trasferimento”; l’istante ritiene che il Rent to buy debba essere equiparato al leasing finanziario ai fini del credito d’imposta, poiché dal punto di vista contabile i beni verrebbero iscritti nel bilancio del conduttore e assoggettati ad ammortamento.
A fronte di tale istanza di chiarimento, l’Agenzia rileva che il rent to buy è una tipologia contrattuale, nata specificatamente per i beni immobili, in cui si fondono un contratto di locazione ed un preliminare di vendita: il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore, futuro acquirente e quest’ultimo matura l’obbligo di acquistarlo al termine del contratto ed in particolare al termine del periodo di concessione in godimento da parte del fornitore concedente. Il cliente conduttore quindi acquisirà la piena proprietà del bene solo allora mentre, durante il periodo di concessione in godimento, egli utilizzerà un bene non di sua proprietà ma del fornitore concedente.
In virtù del meccanismo esposto, l’AdE ritiene che il Rent to buy, così come rappresentato nell’istanza, non integri una modalità consona di acquisizione di beni eleggibili ai fini del credito d’imposta in quanto i manufatti oggetto di contratto, al momento del loro acquisto, risultano essere già utilizzati, a diverso titolo, dalla stessa società istante e quindi privi dell’imprescindibile requisito della novità.