Aprile 17, 2025 Credito d'Imposta Transizione 5.0 / NEWS 0 Comment

TRANSIZIONE 5.0 E AGGIORNAMENTO FAQ 10.04:

BENI OBSOLETI ACQUISTATI IN LEASING

Il MIMIT ha pubblicato, in data 10 aprile 2025, un nuovo aggiornamento delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0, fornendo una serie di chiarimenti inerenti diversi aspetti chiave legati alle modalità di accesso e fruizione del beneficio fiscale in rassegna e corredando il tutto anche con esempi pratici e chiarimenti normativi. Nel presente contributo editoriale, ci si sofferma, in particolar modo, sulla questione della semplificazione procedurale in caso di beni obsoleti.

Come ben sappiamo, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), commi 427-429, ha apportato significative modifiche al Piano Transizione 5.0, prevedendo che tali disposizioni si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024. In dettaglio, il comma 427 contiene delle disposizioni che modificano l’art. 38 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 e la lettera g) introduce i due nuovi commi 9-bis e 9-ter all’art. 38 che forniscono delle indicazioni ai fini del calcolo della riduzione dei consumi energetici.

Il comma 9-bis semplifica la verifica e la correlata certificazione della riduzione dei consumi energetici per le imprese; in particolare la certificazione rimane sempre un adempimento obbligatorio ma, nel caso del bene obsoleto 4.0, interamente ammortizzato da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, e successivamente sostituito con uno più performante dal punto di vista dell’efficienza energetica, è possibile assumere di default una riduzione dei consumi pari al 3% o 5%,  a seconda che si tratti di una struttura produttiva o di un processo, prevista dalla prima classe di risparmio energetico dell’incentivo; ferma restando, comunque, la facoltà dell’impresa di dimostrare attraverso i calcoli un contributo al risparmio energetico superiore al 5%.

Per “caratteristiche tecnologiche analoghe” si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo…

Rimanendo sulla questione degli investimenti sostitutivi di cui al comma 9-bis, le FAQ aggiornate del MIMIT cercano chiarie come possa essere verificata la condizione per la quale i beni sostituiti devono essere interamente ammortizzati da almeno 24 mesi se gli stessi sono stati acquisiti mediante contratto di leasing. Il ministero, nel rispondere, parte dal consolidato principio della sostanziale equivalenza tra l’acquisto in proprietà del bene e la sua acquisizione con contratto di leasing,; pertanto, ai fini dell’applicazione della procedura semplificata di cui al comma 9-bis, la verifica della condizione per la quale i beni sostituiti devono essere “interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione ex ante di accesso al beneficio” deve essere operata considerando il teorico periodo di ammortamento fiscale del bene, calcolato applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, come se l’impresa beneficiaria avesse acquisito, fin dall’origine, il bene in proprietà anziché in leasing.

Per esemplificare ulteriormente la questione, le FAQ riportano il caso di una macchina acquisita con contratto di leasing nell’aprile del 2017 a cui viene applicato un coefficiente di ammortamento del 20%, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988. Il teorico periodo di ammortamento fiscale del bene si concluderebbe nel 2022 in base al seguente calcolo:

  • anno 2017: quota di ammortamento del 10% – valore residuo del 90%
  • anno 2018: quota di ammortamento del 20% – valore residuo del 70%
  • anno 2019: quota di ammortamento del 20% – valore residuo del 50%
  • anno 2020: quota di ammortamento del 20% – valore residuo del 30%
  • anno 2021: quota di ammortamento del 20% – valore residuo del 10%
  • anno 2022: quota di ammortamento del 10% – valore residuo del 0%

Pertanto, il bene risulta interamente ammortizzato da almeno 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2025.

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