Febbraio 27, 2025 Credito d'Imposta Transizione 5.0 / NEWS 0 Comment

TRANSIZIONE 5.0 e FAQ del 21.02.25:

BENI OBSLETI, COMULABILITÀ E PATTO DI RISERVATO DOMINIO

Il 21 febbraio 2025, il MIMIT ha aggiornato le FAQ sul Piano Transizione 5.0. Diversi sono gli argomenti affrontati e nel presente contributo editoriale ci si sofferma, in particolar modo, sulla sostituzione dei beni obsoleti, sulla questione della cumulabilità e sulla vendita con riserva di proprietà.

Partendo dalla sostituzione dei beni obsoleti, il comma 9-bis all’art. 38 DL 19/2024, introdotto con la Legge di bilancio 2025, statuisce che se un’impresa sostituisce un bene completamente ammortizzato da almeno 24 mesi, il risparmio energetico minimo necessario per ottenere l’incentivo può essere presunto senza la necessità di dover procedere con i dovuti calcoli necessari alla determinazione della riduzione dei consumi.

Rimane comunque obbligatoria la certificazione ma la valutazione può basarsi su documentazione standardizzata come, a titolo esemplificativo, regolamenti europei, norme di settore ed altre evidenze equivalenti riconosciute. Rimanendo sempre sul tema, per quanto riguarda i requisiti che deve soddisfare il nuovo bene strumentale per essere considerato in “sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe“, le FAQ chiariscono che, con tale locuzione si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate e senza alcun preciso vincolo relativo a dimensioni, potenza o altre specifiche caratteristiche tecniche. Si specifica, non da ultimo che, per l’accesso al beneficio, il bene obsoleto non dovrà essere rottamato ed eventuali rivalutazioni contabili dei beni non assumono rilevanza ai fini della condizione in esame.

Passando al tema del patto di riservato dominio, occorre premettere che  l’art. 1523 c.c. afferma che: “Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna“. L’istituto in rassegna è quello della  vendita con riserva di proprietà, altrimenti definita con patto di riservato dominio, e che consente a chi non è in grado di pagare interamente alla consegna il prezzo di un bene di consumo o di uno strumento di produzione, comunque  di acquistarlo mediante pagamento rateale; il venditore, lato suo, si riserva la proprietà dell’oggetto fino al pagamento dell’ultima rata di acquisto, tutelandosi in tal modo da eventuali rischi di inadempimenti posti in essere dal compratore. Venendo alla questione se il contratto di vendita con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni permetta di usufruire del credito d’imposta 5.0, la risposta è affermativa perché, coerentemente con quanto già previsto nel Piano 4.0, ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento, occorre fare riferimento all’articolo 109 del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Altro argomento affrontato riguarda la portabilità della perizia tra Transizione 4.0 e Transizione 5.0. A tal proposito, viene chiarito che se l’impresa risulti già in possesso dell’attestato di conformità/perizia asseverata/ dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai fini della fruizione del credito d’imposta Transizione 4.0, tale documentazione potrà esser utilizzata per usufruire, in luogo del credito 4.0, del credito d’imposta Transizione 5.0. Resta fermo il divieto di cumulo tra le agevolazioni in commento.

Venendo infine alla questione della cumulabilità tra incentivi, la FAQ 8.6, di carattere più generale, risponde alla domanda se è possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni, anche previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea; a tal proposito, viene richiamato l’art. 1, comma 427, lettera h) della Legge di bilancio 2025, in cui viene previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”. Il cumulo è pertanto ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto e fermo restando i correlati divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare. La FAQ 8.7 ricorda, non da ultimo, la cumulabilità tra il credito d’imposta Transizione 5.0 con la ZES unica e che può avvenire, anche questa, fermo restando il non superamento del costo sostenuto.

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