Dicembre 19, 2024 Credito d'Imposta Transizione 5.0 / NEWS 0 Comment

TRANSIZIONE 5.0:

EMENDAMENTI AL DECRETO FISCALE APPROVATI

Come è noto, il Piano Transizione 5.0 è stato oggetto di un apposito emendamento al Decreto Fiscale (Decreto-legge n. 155 del 19 ottobre 2024), presentato in Commissione Bilancio al Senato, recante rilevanti modifiche tese ad ampliare e semplificare la fruizione delle misure previste dal Piano Transizione 5.0. In questi giorni è arrivato il benestare della Commissione Europea e pertanto il Governo si appresta ad inserire le modifiche approvate all’interno della Legge di bilancio. In sintesi, come commentato dal Ministro MIMIT Adolfo Urso, “Quattro sono le modifiche sostanziali sulle quali abbiamo ottenuto il consenso preventivo della Commissione Europea nel confronto sul merito durato alcune settimane. Sono semplificate le procedure di calcolo dei consumi energetici; è prevista la possibilità di cumulo con altri incentivi nazionali ed europei; è inclusa una maggiorazione per i pannelli fotovoltaici realizzati in Europa ed è definita un’aliquota unica per investimenti fino a 10 milioni”.

La prima novità concerne quindi una revisione degli scaglioni. Come noto, il beneficio fiscale in rassegna viene calcolato, per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti eleggibili, nei limiti di 50.000.000 di euro e per scaglioni di investimento, delle aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione. Ora, gli attuali tre scaglioni, fino a 2,5 milioni, da 2,5 a 10 milioni e da 10 a 50 milioni, passano a due, contemplando solo le soglie di investimento fino a 10 milioni e da 10 a 50 milioni. Consequenzialmente, per quanto riguarda le aliquote, l’unificazione dei primi due scaglioni, quello fino a 2,5 milioni e quello da 2,5 a 10 milioni, eredita le aliquote più alte dell’attuale primo scaglione. Non vi è quindi un aumento delle aliquote ma un’applicazione delle aliquote del primo scaglione anche all’attuale secondo scaglione.

Confermato pienamente il nuovo schema delle maggiorazioni per il fotovoltaico. Attualmente, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5% ed è prevista una maggiorazione della base di calcolo, che va dal 120% al 140%, per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza, almeno pari, a seconda dei casi, al 23,5 % ovvero al 24 %. L’emendamento prevede invece maggiorazioni per tutti i tre tipi di impianti ed in particolare: i pannelli con efficienza ≥ 21,5% prodotti in UE avranno una maggiorazione che dal 100% passa al 130%; per i moduli con celle che hanno efficienza ≥ 23,5% prodotti in UE, la maggiorazione sale dal 120% al 140%; infine, i moduli con celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem, aventi un’efficienza ≥ 24,0%, prodotti in UE, godranno di una maggiorazione che passa dal 140% al 150%.

Altra novità rilevante riguarda la questione della cumulabilità. Ad oggi, l’incentivo non è cumulabile con i crediti previsti dal Piano Transizione 4.0, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS); è altresì esclusa la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea (FESR, PNRR, FSE etc..). Con le novità approvate, il credito d’imposta 5.0 sarà possibile cumularlo non soltanto con il credito d’imposta ZES ma con tutte le misure di incentivo, comprese quelle finanziate dai fondi europei, finora escluse. Richiamando il testo approvato, all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 il comma 18 subisce le seguenti modifiche: “Il credito d’imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95”; a questo, si aggiunge l’ultimo periodo: “Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.

Infine, per quanto riguarda le semplificazioni, il Governo ha lavorato su due aspetti: il primo riguarda le ESCo  e viene stabilito che il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, anche alle Energy Service Company certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente; il secondo concerne la sostituzione dei macchinari obsoleti, che hanno completato da oltre 24 mesi il loro piano di ammortamento, e l’emendamento va a semplificarne la sostituzione, supponendo che raggiungano in ogni caso i requisiti per entrare nella prima fascia di efficientamento, come riportato di seguito: “Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente”.

Contattaci per avere maggiori informazioni:

    Nome *

    Cognome *

    E-mail *

    Messaggio *

    (*) Campi Obbligatori