
TRANSIZIONE 5.0:
INVESTIMENTI “TRAINANTI” E “OPZIONALI”
Dal punto di vista oggettivo, la Misura 5.0 consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025 nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive o dei processi produttivi.

Sono agevolabili quindi i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 e che possono avere ad oggetto:
- BENI MATERIALI E IMMATERIALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI, interconnessi al sistema aziendale e capaci generare una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% ovvero del processo interessato dall’investimento non inferiore al 5%. Nello specifico, sono agevolabili: Beni funzionali alla transizione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0» (All. A, Legge 232/2016); Beni immateriali (All. B, Legge 232/2016), connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0». L’Allegato B, inoltre, è ampliato prevedendo l’ammissibilità di nuove fattispecie di asset immateriali;
- BENI MATERIALI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI: trattasi di beni strumentali nuovi relativi a tecnologie riconducili alle fonti rinnovabili. Rientrano gli investimenti relativi a impianti di produzione di energia proveniente da fonti come l’ energia eolica, solare fotovoltaico, e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica destinati a sopperire al fabbisogno energetico; per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo (che va dal 120% al 140%) per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza, almeno pari, a seconda dei casi, al 23,5 % ovvero al 24 %;
- FORMAZIONE 5.0 finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Di seguito, due precisazioni importanti:
- se un investimento in beni 4.0 ricade nella Transizione 5.0 perché abilita un risparmio energetico, si applicheranno queste norme e non più quelle del piano Transizione 4.0. Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio, oppure generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0;
- gli investimenti in beni materiali per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fondi rinnovabili e la formazione 5.0 si qualificano come INVESTIMENTI TRAINATI ED OPZIONALI nel senso che danno accesso al credito d’imposta se fanno parte di un progetto di innovazione che preveda l’acquistodi beni materiali e immateriali 4.0 quale appunto INVESTIMENTO TRAINANTE e che sia idoneo a far conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, oppure, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati non inferiore al 5%.

Come precisato nell FAQ, alla domanda se la riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata solo in relazione ai beni strumentali materiali ed immateriali (allegati A e B, Legge n° 232 del 2016) o deve considerare anche l’eventuale investimento finalizzato all’autoproduzione, viene chiarito che il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall’investimento. Solo se questi beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare a questi gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell’incentivo.