Novembre 14, 2024 Credito d'Imposta Transizione 5.0 / Credito d'Imposta ZES / NEWS 0 Comment

TRANSIZIONE 5.0:

EMENDAMENTO AL DECRETO FISCALE E POSSIBILI MODIFICHE ALLA MISURA

È stato presentato in Commissione Bilancio al Senato un emendamento al Decreto Fiscale (Decreto-legge n. 155 del 19 ottobre 2024) recante rilevanti modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0. L’iter di conversione in legge del Decreto Fiscale dovrà essere ultimato entro il 18 dicembre 2024.

La prima novità concerne una revisione degli scaglioni. Come noto, il beneficio fiscale in rassegna viene calcolato, per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti eleggibili, nei limiti di 50.000.000 di euro e per scaglioni di investimento, delle aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione. Ora, gli attuali tre scaglioni, fino a 2,5 milioni, da 2,5 a 10 milioni e da 10 a 50 milioni, passano a due contemplando solo le soglie di investimento fino a 10 milioni e da 10 a 50 milioni.

Consequenzialmente vengono a modificarsi anche le correlate aliquote che combinano i due scaglioni con le tre classi di efficientamento e che si riducono da nove a sei. In particolare: per investimenti fino a 10 milioni, le aliquote per i tre livelli di efficientamento sono del 50%, 55% e 60%; per investimenti da 10 a 50 milioni, le aliquote sono pari al 15%, 20% e 25%

La seconda novità attiene alle maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici.  Attualmente, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5% ed è prevista una maggiorazione della base di calcolo, che va dal 120% al 140%, per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza, almeno pari, a seconda dei casi, al 23,5 % ovvero al 24 %. L’emendamento prevede invece maggiorazioni per tutti i tre tipi di impianti ed in particolare: i pannelli con efficienza ≥ 21,5% prodotti in UE avranno una maggiorazione che dal 100% passa al 130%; per i moduli con celle che hanno efficienza ≥ 23,5% prodotti in UE, la maggiorazione sale dal 120% al 140%; infine, i moduli con celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem, aventi un’efficienza ≥ 24,0%, prodotti in UE, godranno di una maggiorazione che passa dal 140% al 150%.

Ultima novità rilevante riguarda la questione della cumulabilità. Ad oggi, l’incentivo non è cumulabile con i crediti previsti dal Piano Transizione 4.0, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS); è altresì esclusa la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea (FESR, PNRR, FSE etc..). Per converso, la misura è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

L’emendamento in rassegna prevede un capovolgimento di tale impostazione e prevede la possibilità di cumulare il credito d’imposta Transizione 5.0 con la ZES nel Mezzogiorno, sempre nei limiti del 100% del totale, come di seguito riportato nel testo: “Il credito d’imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del 152 decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95”.

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