Settembre 3, 2024 Credito d'Imposta Transizione 5.0 / NEWS 0 Comment

TRANSIZIONE 5.0: MODALITÀ DI CALCOLO DEL BENEFICIO

Come ben sappiamo, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato, in data 24 luglio 2024, il decreto attuativo che disciplina le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, previsto dall’ art. 38 del D.L. 19/2024. A seguire, viene pubblicata, il 16 agosto, la Circolare operativa n. 25877 e che fornisce le linee guida per le imprese che desiderano accedere all’incentivo dedicato alla doppia transizione digitale e green.

Il credito d’imposta per gli investimenti nell’ambito della Transizione 5.0 è calcolato, per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti eleggibili, nei limiti di 50.000.000 di euro e per scaglioni di investimento, aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione. Si riporta di seguito la tabella esemplificativa della Circolare operativa.

Il beneficio così calcolato viene aumentato di un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico e di un importo non superiore a 5.000 euro, per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione contabile. Sempre nella Circolare operativa vengono offerti due esempi di calcolo del beneficio fiscale afferente al processo produttivo ovvero alla struttura produttiva.

CASO 1: acquisto di tre beni materiali e un bene immateriale relativamente ad un unico processo produttivo e che consentono di ottenere una riduzione percentuale dei consumi energetici sul processo interessato pari al 10,78%; unitamente a tali acquisti, l’impresa beneficiaria sostiene anche spese per la formazione del personale che, tra i vari prerequisiti, deve: esser finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi; rientrare nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo; non superare il limite massimo di spesa di 300 mila euro.

  • Spesa per i beni materiali e immateriali: 2.800.000 €
  • Spesa per la formazione: 150.000 €
  • Totale dei costi ammissibili per il progetto di investimento: 2.950.000 €

Calcolo del credito d’imposta spettante:

  • Applicazione di un’aliquota pari al 40% su 2.500.000 € per un credito d’imposta pari a: 1.000.000
  • Applicazione di un’aliquota pari al 20% su 450.000 € per un credito d’imposta pari a: 90.000
  • Credito d’imposta spettante: 1.090.000 €

CASO 2: con riferimento ad una struttura produttiva, si prevede l’acquisto di un bene materiale e un bene immateriale relativamente ad un processo produttivo e di un bene materiale e un bene immateriale relativamente ad un altro processo produttivo per un risparmio energetico complessivo della struttura produttiva pari a 6,53%. A tali spese si aggiungono quelle della certificazione contabile e della certificazione energetica.

  • Spesa complessiva per i beni materiali e immateriali: 1.200.000 €
  • Spese per la certificazione energetica: a 5.000 €
  • Spese per la revisione legale dei conti: 3.000 €
  • Totale dei costi ammissibili per il progetto di investimento: 1.208.000 €.

Calcolo del credito d’imposta spettante:

  • Applicazione di un’aliquota pari a 40% su 1.200.000 € per un credito d’imposta spettante pari a: 480.000 €
  • Applicazione di un’aliquota pari al 100% su 8.000 € relativi alla certificazione energetica e contabile
  • Credito d’imposta spettante: 488.000 €.

In entrambi i casi analizzati, a seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione ed alla comunicazione di completamento, il credito d’imposta effettivamente spettante sarà ricalcolato con le seguenti modalità:

  • nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà pari a quello prenotato;
  • nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.

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