Ottobre 17, 2024 Credito d'Imposta Transizione 5.0 / NEWS 0 Comment

TRANSIZIONE 5.0:

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

La Misura Transizione 5.0 consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025 nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive o dei processi produttivi. L’incentivo Transizione 5.0 non si configura come un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria; sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario; non sono presenti degli importi minimi di spesa e gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

Circa le modalità di utilizzo del beneficio fiscale, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte di GSE. L’ eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31.12.2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta: non deve eccedere l’ importo riconosciuto; non è cumulabile con i crediti previsti dal Piano Transizione 4.0 nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS); è altresì esclusa la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea (FESR, PNRR, FSE etc..); risulta invece cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Oltre alle suindicate caratteristiche, il beneficio fiscale in rassegna non concorre alla formazione del reddito e non può formare oggetto di cessione, coerentemente il principio generale che il credito d’imposta matura esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento e non può essere trasferito a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi.

In merito a quest’argomento, giova comunque sottolineare come la disciplina 4.0 prevede delle eccezioni laddove il trasferimento della titolarità è ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati ed è consentito a condizione che il credito circoli con l’azienda in relazione alla quale lo stesso è maturato. Tra queste citiamo, a titolo esemplificativo, la possibilità di cedere il credito d’imposta all’interno di operazioni straordinarie caratterizzate dal trasferimento del bene agevolato all’interno del complesso aziendale come ad esempio fusione, scissione, successione per decesso dell’imprenditore, cessione del ramo d’azienda in relazione al quale il credito è maturato.

Da questo punto di vista, il trasferimento del bene nell’ambito di un’azienda o di un ramo d’azienda non vanifica i presupposti della disciplina agevolativa poiché l’azienda continua a mantenere, sotto il profilo tecnologico e digitale, sempre lo stesso livello qualitativo. Il mutamento della titolarità d’azienda non comporta pertanto il venir meno dell’agevolazione, che continua in capo all’avente causa, secondo le regole, i costi e la dinamica temporale originariamente determinati in capo al dante causa, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento:

  • nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà pari a quello prenotato;
  • nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.

Il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può quindi essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato). Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell’impresa accedere alla Misura Transizione 4.0. In tal caso, come chiarito nelle FAQ del GSE, l’impresa deve rinunciare alla richiesta presentata per la Misura Transizione 5.0 e trasmettere l’apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione 4.0 tramite il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, accessibile dalla home page di Area Clienti.”

Si ricorda infine che le variazioni non possono interessare la tipologia dei beni rientranti nel progetto di innovazione di cui agli articoli 6 e 7 del DM “Transizione 5.0” indicati con la comunicazione ex ante.

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