TRANSIZIONE 5.0:
SPESE AMMISSIBILI, ONERI DOCUMENTALI E DESCRIZIONE DEL PROCESSO
La Misura 5.0 consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025 nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive o dei processi produttivi. I progetti di innovazione devono contemplare le seguenti spese:
- BENI MATERIALI E IMMATERIALI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI, interconnessi al sistema aziendale e capaci generare una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% ovvero del processo interessato dall’investimento non inferiore al 5%. Nello specifico, sono agevolabili:
-
- Beni funzionali alla transizione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0» (All. A, Legge 232/2016);
- Beni immateriali (All. B, Legge 232/2016), connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0». L’Allegato B, inoltre, è ampliato prevedendo l’ammissibilità di nuove fattispecie di asset immateriali;
Pertanto se un investimento in beni 4.0 ricade nella Transizione 5.0 perché abilita un risparmio energetico, si applicheranno queste norme e non più quelle del piano Transizione 4.0. Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A e B che non generano risparmio, oppure generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.
- BENI MATERIALI PER AUTOPRODUZIONE E AUTOCONSUMO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI:
- parliamo quindi di beni strumentali nuovi relativi a tecnologie riconducili alle fonti rinnovabili. Rientrano gli investimenti relativi a impianti di produzione di energia proveniente da fonti come l’ energia eolica, solare fotovoltaico, e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica destinati a sopperire al fabbisogno energetico;
- per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo (che va dal 120% al 140%) per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza, almeno pari, a seconda dei casi, al 23,5 % ovvero al 24 %.
- FORMAZIONE 5.0
- Formazione finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
L’agevolazione è subordinata alla presentazione delle seguenti certificazioni da parte di un valutatore indipendente.
- «Ex ante», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati;
- «Ex post», attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione alla rede produttiva/di fornitura.
Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito di imposta fino a 10.000 €.
I soggetti abilitati per la valutazione ed il conseguente rilascio delle suindicate certificazioni sono:
- Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato (UNI CEI 11339);
- Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato (UNI CEI 11352);
- Ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Anche nell’ambito della Transizione 5.0, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio:
- la documentazione necessaria a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili (fatture, documenti di trasporto, altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui alla presente misura agevolativa);
- la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti che dimostri l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritto all’albo e le spese sostenute per adempiere all’obbligo in commento sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta.
Venendo alla procedura di inoltro della richiesta, in questo nuovo meccanismo 5.0., un ruolo fondamentale viene giocato dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE). Sintetizzando il processo, le fasi sono le seguenti:
- per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE;
- entro 30 giorni dall’ottenimento della ricevuta di conferma del credito prenotato, l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione;
- a seguito del completamento del progetto di innovazione, l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato;
- entro 10gg da Comunicazione di completamento, il GSE trasmette all’AdE l’elenco imprese ed credito d’imposta utilizzabile;
- l’AdE abilita le imprese alla fruizione del credito d’imposta;
- entro 31 dicembre 2025, il credito può esser usufruito in una o più quote;
- dal 2026 al 2030, il credito può esser utilizzato in cinque quote annuali di parti importo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte di GSE. L’ eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31.12.2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Non da ultimo, il credito d’imposta:
- non deve eccedere l’ importo riconosciuto;
- non può formare oggetto di cessione;
- non concorre alla formazione del reddito;
- è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;
- non è cumulabile con i crediti previsti dal Piano Transizione 4.0 nonché con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).