
ZES UNICA:
LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025
La Legge di bilancio 2025 interviene anche sulla misura della ZES Unica. La Zona Economica Speciale Unica, introdotta ai sensi dell’art. 16 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, è stata istituita a partire dal 1° gennaio 2024 e comprende tutti i comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Questa nuova ZES unifica le otto ZES preesistenti del Mezzogiorno, sostituendo le strutture amministrative frammentate. L’obiettivo è massimizzare l’impatto competitivo dell’intero Mezzogiorno, offrendo condizioni favorevoli alle imprese operanti o interessate a insediarsi nel Sud. Le aziende che operano nella ZES Unica beneficiano di procedure semplificate, regimi procedimentali speciali e misure di agevolazione fiscale, come il credito d’imposta ZES.

Venendo alle novità in rassegna, l’attuale Legge di bilancio ha esteso al 2025 il credito d’imposta alle seguenti condizioni:
- gli investimenti devono essere realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nelle suindicate aree geografiche;
- come per il 2024, il limite massimo di spesa per singolo investimento rimane pari a 100 milioni di euro e fermo restando la soglia minima di 200.000,00 euro mentre il totale delle risorse disponibili è stato quantificato in 2,2 miliardi di euro;
- una volta completato l’investimento, sarà obbligatoria la presentazione della certificazione contabile, rilasciata dal revisore dei conti o da una società abilitata, che attesti le spese effettivamente sostenute;
- l’intensità del credito d’imposta varia in relazione alla regione in cui viene effettuato l’investimento, alle dimensioni dell’impresa e all’importo complessivo del progetto;
- possono essere incluse le spese, sia a titolo di proprietà e sia mediante leasing finanziario, relative all’acquisto di beni materiali strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie), terreni e immobili strumentali (acquisizione, realizzazione o ampliamento), effettuate da strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle zone indicate; il valore dei terreni e dei fabbricati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
- nel caso di imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura il limite minimo dell’investimento complessivo scende a 50 mila euro.
L’Agenzia delle Entrate ha emanato, in data 31 gennaio, il provvedimento n. 25972/2025 con cui viene previsto:
- l’invio della comunicazione iniziale, tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025, attraverso la quale dichiarare le spese già sostenute e quelle da sostenere in previsione;
- l’inoltro, a seguire, della comunicazione integrativa, tra il 18 novembre al 2 dicembre 2025, al fine di attestare la realizzazione effettiva degli investimenti indicati nella precedente comunicazione.
La trasmissione avverrà sempre in modalità telematica tramite il software dedicato “ZESUNICA2025”, disponibile sul sito istituzionale. Dopo l’invio, il sistema rilascia, entro cinque giorni, una ricevuta attestante la presa in carico o lo scarto della comunicazione, con le relative motivazioni; il documento sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta:
- viene utilizzato sempre tramite compensazione, mediante modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione di avvenuto riconoscimento da parte dell’Agenzia;
- viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”) ed è cumulabile con aiuti de minimise con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, sempre a condizione che tale cumulo non violi il divieto del doppio finanziamento;
- è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE;
- per esser usufruito, richiede alle imprese beneficiarie di mantenere la loro attività nelle aree destinatarie dell’agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo; in caso contrario scatta la revoca di quanto concesso;
- deve esser riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e così a seguire nelle successive dichiarazioni fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.