Novembre 12, 2025
Credito d'Imposta Transizione 5.0 / Credito d'Imposta ZES / NEWS
0 Comment
AGENZIA DELLE ENTRATE 168/2025:
IL DISCRIMEN TEMPORALE PER LA QUALIFICA D'IMPRESA E I CRITERI DI SEGREGAZIONE DEI COSTI NEL DOPPIO FINANZIAMENTO
La Risposta ad Interpello n. 168 del 23 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate si configura come un documento di primaria rilevanza sistematica per gli operatori economici impegnati in investimenti pluriennali che accedono a regimi di cumulo agevolativo differenziati, ponendo al centro la questione del mutamento della dimensione aziendale in itinere e la diversità delle fonti di finanziamento degli incentivi. Il caso esaminato concerne una società che, prevedendo un transito dalla qualifica di media impresa a quella di grande impresa nell’arco temporale compreso tra la Comunicazione preventiva e quella integrativa, intende cumulare il Credito d’Imposta ZES Unica (ex D.L. n. 124/2023) e il Credito d’Imposta Transizione 5.0 (ex D.L. n. 19/2024).

In primo luogo, l’Agenzia ha affrontato il profilo della rilevanza temporale della dimensione aziendale ai fini dell’applicazione delle aliquote. Per il Credito ZES Unica, la dimensione d’impresa si cristallizza non al momento della comunicazione iniziale, bensì a quello della Comunicazione integrativa o definitiva, che attesta il completamento dell’investimento e il definitivo sostenimento dei costi ammissibili, garantendo che l’aliquota del beneficio sia calcolata sui dati aziendali più aggiornati in coerenza con la normativa sugli aiuti di Stato. Per quanto attiene al Credito Transizione 5.0, sebbene l’entità principale del beneficio sia parametrica alla riduzione dei consumi energetici, il mutamento di status da media a grande impresa incide sull’ammissibilità delle spese per la certificazione energetica, le quali sono riservate esclusivamente alle Piccole e Medie Imprese. In questo caso specifico, la dimensione rilevante è quella in vigore al momento dell’effettivo sostenimento delle spese per le certificazioni, comportando l’esclusione del benefit accessorio in caso di mutamento dimensionale anteriore.
In secondo luogo, e questo è il punto di maggiore complessità giuridica, l’AdE ha fornito chiarimenti essenziali in merito all’applicazione del divieto di doppio finanziamento nel contesto del cumulo, un principio che è reso particolarmente stringente dalla diversa natura delle fonti di copertura dei due incentivi. È cruciale notare che il Credito Transizione 5.0 è una misura finanziata con risorse stanziate nell’ambito del PNRR e questo la sottopone alla disciplina rafforzata del Regolamento (UE) 2021/241, che stabilisce il divieto tassativo che un progetto o investimento copra lo stesso costo con il sostegno fornito nell’ambito di altri strumenti dell’Unione. Il Credito ZES Unica, al contrario, è qualificato come Aiuto di Stato a finalità regionale e trova la sua copertura finanziaria, in via ordinaria, sul Bilancio dello Stato o su Fondi Strutturali Europei diversi dal RRF/PNRR.
Il cumulo di una misura a finanziamento PNRR con una misura non PNRR ha imposto all’Agenzia di applicare la regola più stringente in materia di divieto di doppio finanziamento, in coerenza con la Circolare MEF n. 33 del 2021. Pertanto, pur confermando la possibilità di cumulare i due crediti, purché l’importo complessivo non superi il costo totale dell’investimento agevolabile, l’AdE ha reso perentorio il divieto di utilizzare entrambi i crediti per coprire la stessa quota di spesa (double counting).

Ne deriva l’obbligo, per l’impresa, di tenere una contabilità separata o una rigorosa tracciabilità dei costi ammissibili, assicurando l’imputazione univoca di ogni singola spesa a un solo regime agevolativo. In sintesi, la natura PNRR del Credito 5.0 esige che l’impresa dimostri in maniera inequivocabile che il costo su cui si calcola il beneficio ZES Unica non è il medesimo costo, o quota parte di esso, già utilizzato come base per calcolare il beneficio Transizione 5.0. Questo approccio è essenziale per evitare sovrapposizioni tra le misure e garantire la corretta esecuzione del PNRR, tutelando la legittimità delle risorse pubbliche impiegate.
