Giugno 30, 2022 Credito d'Imposta R&S&I&D / NEWS 0 Comment

CREDITO D'IMPOSTA R&S

LE NOVITÀ NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto Semplificazioni, D.L. n. 73/2022, recante “ Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.

Tra gli argomenti affrontati vi rientra anche il credito d’imposta R&S di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160/2019. In particolare, l’articolo 23 del decreto introduce un onere di certificazione preventiva finalizzato a garantire la fruizione del beneficio fiscale in condizioni di maggiore certezza.

Oggetto della certificazione riguarderà la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro congruità  nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.

La certificazione può  essere  richiesta  a  condizione  che  le  “violazioni  relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle  norme  citate  nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati   accessi,   ispezioni,   verifiche   o   altre    attività amministrative di accertamento delle  quali  l’autore  o  i  soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

I soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio dell’onere documentale in esame, saranno individuati nei loro requisiti attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze) con cui si andrà a costituire apposito albo dei certificatori; con il medesimo provvedimento ministeriale, verranno stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai  certificatori, le modalità  e  condizioni  della  richiesta  della  certificazione, nonché i relativi oneri a carico  dei  richiedenti,  parametrati  ai costi della procedura.

I soggetti abilitati si dovranno attenere,  nel  processo  valutativo,  a  quanto previsto  da  apposite  linee  guida  del  Ministero  dello  sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

La certificazione in esame esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e pertanto gli  atti, anche a contenuto impositivo  o  sanzionatorio,  difformi  da  quanto attestato nelle certificazioni saranno nulli; rimangono esclusi i casi in cui, sulla  base di una non corretta rappresentazione  dei  fatti,  la  certificazione venga rilasciata per una attività diversa  da  quella  concretamente realizzata.

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