CREDITO D'IMPOSTA R&S
LE NOVITÀ NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 è stato pubblicato il Decreto Semplificazioni, D.L. n. 73/2022, recante “ Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.
Tra gli argomenti affrontati vi rientra anche il credito d’imposta R&S di cui all’art. 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160/2019. In particolare, l’articolo 23 del decreto introduce un onere di certificazione preventiva finalizzato a garantire la fruizione del beneficio fiscale in condizioni di maggiore certezza.
Oggetto della certificazione riguarderà la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro congruità nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta.
La certificazione può essere richiesta a condizione che le “violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
I soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio dell’onere documentale in esame, saranno individuati nei loro requisiti attraverso apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze) con cui si andrà a costituire apposito albo dei certificatori; con il medesimo provvedimento ministeriale, verranno stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.
I soggetti abilitati si dovranno attenere, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.
La certificazione in esame esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e pertanto gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni saranno nulli; rimangono esclusi i casi in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.