Novembre 4, 2025 Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0:

COMUNICAZIONE PREVENTIVA E SOTTOSCRIZIONE DELL’ORDINE

L’elaborato che segue sviluppa la questione centrale affrontata dalla Risposta ad Interpello n. 69 del 7 marzo 2025 dell’Agenzia delle Entrate, relativa al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e, in particolare, agli obblighi di comunicazione introdotti dal D.L. n. 39/2024.

Il Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 ha statuito all’articolo 6 specifici obblighi di comunicazione preventiva e consuntiva per i soggetti che intendono usufruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 ex art. 1, commi 1057-bis – 1058-ter, della L. n. 178/2020. Questi obblighi, la cui trasmissione avviene in via telematica tramite il GSE, distinguono le tempistiche di adempimento a seconda del periodo di realizzazione dell’investimento: investimenti realizzati dall’1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 per i quali è prevista la sola comunicazione di completamento (ex post); investimenti realizzati a decorrere dal 30 marzo 2024 per i quali sono previste sia la comunicazione preventiva (ex ante), con l’ammontare complessivo dell’investimento e la presunta fruizione del credito, sia una successiva comunicazione di completamento per aggiornare i dati iniziali.

La ratio dell’obbligo comunicativo è strettamente legata al periodo di realizzazione dell’investimento. La Risposta ad Interpello n. 69/2025 si concentra proprio sulla definizione di tale periodo, in presenza di un investimento a cavallo tra il vecchio e il nuovo regime di adempimento. Il documento di prassi in esame, vede l’istante aver effettuato il seguente investimento 4.0: il 17.01.2024 ha sottoscritto l’ordine di acquisto, il 17.04.2024 è stata emessa la fatturazione attrezzatura oggetto dell’ordine ed il 06.05.2024 è avvenuta l’interconnessione al ciclo produttivo. A fronte di un ordine effettuato prima del 30.03.2024, quale data di entrata in vigore del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39, e dell’acquisto ed interconnessione successivamente a tale data, l’istante chiede come deve esser compilata la relativa comunicazione per beneficiare del credito d’imposta.

Il contribuente ritiene sufficiente la sola comunicazione di completamento in quanto l’ordine, quale primo atto giuridicamente vincolante rispetto all’acquisto, è stato emesso prima del 30.03.2024. L’argomentazione addotta risulterebbe del tutto logica con il dettato normativo ex art.6 del D.L. 39/2024 laddove viene statuito che “Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto,  la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione”: il ricorso alla locuzione “intendono effettuare” lascerebbe presagire infatti ad una chiara intenzione futura e non ad un’azione già avviata o addirittura completata; sposando quindi una simile interpretazione, la sottoscrizione di un ordine d’acquisto costituirebbe, a tutti gli effetti, l’impegno per un investimento già avviato e non meramente programmato. Alla luce della argomentazioni addotte, se l’ordine sottoscritto costituisce il primo impegno giuridicamente vincolante rispetto all’acquisto e se risulta esser stato emesso prima del 30 marzo 2024, l’investimento in questione deve intendersi come già avviato prima di tale data e pertanto non soggetto a comunicazione preventiva.

La tesi del contribuente non viene tuttavia accolta dall’Agenzia delle Entrate la quale afferma che non è condivisibile la soluzione prospettata di trasmettere la sola comunicazione a consuntivo in quanto, “sebbene l’ordine giuridicamente rilevante sia stato effettuato in data anteriore all’entrata in vigore del decreto­legge n. 39 del 2024 (30 marzo 2024), l’investimento non è stato realizzato «a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto», ma, da quanto riferito dall’istante, l’attrezzatura «è stata fatturata il 17/04/2024 ed interconnessa al ciclo produttivo il 06/05/2024» e, dunque, la data di realizzazione dell’investimento in argomento è successiva al 30 marzo 2024. Pertanto, ai fini della fruizione del credito in oggetto, l’istante è tenuto a presentare la comunicazione preventiva e, successivamente, la comunicazione di completamento dell’investimento”.

L’Agenzia delle Entrate, richiamando i principi generali di competenza fiscale, fornisce quindi un chiarimento fondamentale: ai fini dell’agevolazione e della disciplina transitoria relativa agli obblighi comunicativi, l’investimento in beni strumentali si considera realizzato non al momento della sottoscrizione dell’ordine o dell’impegno, bensì: i) alla data di effettuazione dell’investimento, che, per i beni mobili, coincide con la data di consegna/spedizione; ii) alla data di effettiva interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nel caso in esame, poiché sia la fattura sia l’interconnessione sono intervenute in data successiva al 29 marzo 2024, l’investimento si intende realizzato a decorrere dal 30 marzo 2024. Di conseguenza, il contribuente è tenuto a presentare la comunicazione preventiva (ex ante) prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 39/2024, oltre alla successiva comunicazione di completamento. La mera sottoscrizione dell’ordine di acquisto, pur se anteriore al 30 marzo 2024, non sposta la data di “realizzazione” dell’investimento ai fini dell’applicazione del nuovo regime comunicativo. In buona sostanza, la sottoscrizione dell’ordine non evita la comunicazione preventiva poiché l’investimento si considera realizzato solo con fattura ed interconnessione,  entrambe successive al 30 marzo 2024.

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