CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI:
AGEVOLAZIONE ANCHE PER MACCHINARI IN USO ALL’ESTERO
Se un’azienda compra macchinari, facenti parte della categoria dei beni strumentali, ma li impiega fuori dall’Italia, questa vi può richiedere il credito d’imposta l’anno successivo? La risposta all’interpello numero 259 del 19 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate dà il via libera alla fruizione dell’agevolazione anche per i macchinari temporaneamente in uso all’estero riguardo il credito d’imposta per i beni strumentali, ma a determinate condizioni.
La normativa richiamata, infatti, stabilisce che, l’impiego temporaneo di mezzi e personale, se non sono destinati ad una struttura produttiva estera, è concesso anche al di fuori del territorio dello Stato, poiché in tal caso non si concretizza una “delocalizzazione”, la quale farebbe perdere di fatto il diritto al credito d’imposta in esame. La delocalizzazione non ha luogo quando i macchinari appartengono alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e mantengono un nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia. L’impresa beneficiaria potrà quindi usufruire dell’agevolazione, a condizione che il luogo presso cui è realizzato l’intervento di manutenzione non abbia le caratteristiche tali da rappresentare di per sé una “struttura produttiva” ubicata all’estero.
La posizione presa dall’Agenzia delle Entrate trova fondamento nella volontà di garantire il rispetto del requisito di territorialità impedendo che un bene non contribuisca effettivamente al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione localizzata in Italia. Riprendendo per maggior chiarezza quanto scritto nella risposta n. 259, “la ratio della disciplina e del relativo meccanismo di recupero dell’agevolazione, infatti, nell’ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, è di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, senza che il bene stesso abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene.”
Ma cosa succede se un’azienda, che ha ottenuto precedentemente il credito d’imposta per i beni strumentali, fosse valutata negativamente per un’effettiva delocalizzazione e/o cessione a titolo oneroso del bene all’estero? Nel caso l’AdE attestasse una violazione del credito d’imposta, l’Agenzia utilizzerebbe il cosiddetto meccanismo di recapture (ex L. 160/2019 e L. 178/2020), che prevede la “restituzione delle quote di credito compensate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi”. Il meccanismo di recupero appena descritto non trova tuttavia applicazione nei casi di destinazione del bene all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, al temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 7, c. 4 D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) e nel temporaneo utilizzo del bene fuori dal territorio nazionale con mantenimento del nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 24.01.2020 n. 14, in caso di beni agevolabili dati a noleggio a clienti che li utilizzano temporaneamente presso cantieri esteri.