Ottobre 30, 2025 Credito d'Imposta Beni Strumentali / NEWS 0 Comment

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI E ONERI ACCESSORI

La Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 60 del 3 marzo 2025 affronta un tema importante per le imprese che intendono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0. Il quesito riguarda la possibilità di includere nel calcolo del credito d’imposta anche gli oneri accessori non preventivabili al momento della prenotazione del bene.

La vicenda oggetto di interpello vede un’impresa che ha effettuato un investimento in un impianto produttivo 4.0 nel 2021 e prenotato il credito d’imposta mediante il consueto versamento di un acconto pari al 20% del valore complessivo della spesa. Successivamente l’istante ha acquistato, nel 2022, un secondo macchinario funzionalmente collegato all’impianto principale ma dotato di una sua autonomia; questo secondo investimento ha inoltre richiesto interventi accessori, come lavori impiantistici, il cui costo non era stato preventivato al momento della prenotazione del bene principale. L’interrogativo posto all’Agenzia riguarda la possibilità di includere questi costi nel beneficio fiscale ed, in tal caso, con quale aliquota.

Sull’argomento L’AdE ha chiarito che gli oneri accessori, anche se non preventivati inizialmente, rientrano nel costo agevolabile del bene strumentale, purché siano direttamente imputabili al bene principale e indispensabili per l’installazione e il corretto funzionamento del macchinario o impianto.

Per quanto concerne la corretta applicazione dell’aliquota, il documento di prassi ricorda che il costo del bene principale beneficia dell’aliquota vigente nell’anno della prenotazione, sempre che ci sia stata naturalmente una corretta prenotazione con acconto minimo del 20%; gli oneri accessori non preventivabili seguono il principio di competenza e, pertanto, usufruiscono dell’aliquota del credito d’imposta in vigore nell’anno in cui tali costi sono stati sostenuti e non quella della prenotazione del bene principale.

Ritornando al caso in esame, l’Agenzia risponde che, per quanto riguarda l’impianto principale, essendo stata effettuata la relativa prenotazione nel corso del 2021, il credito d’imposta spettante può essere calcolato nella misura del 50%. Per quanto concerne l’investimento nel secondo macchinario ed i correlati oneri accessori, l’impresa potrà fruire del beneficio fiscale nella misura del 40% perché trattasi di un investimento effettuato tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 a fronte del quale non vi è stata alcuna prenotazione. La medesima aliquota del 40% potrà essere applicata anche nei confronti degli oneri non preventivabili eseguiti nel 2022 e riguardanti sia l’impianto e sia il secondo macchinario

La Risposta n. 60/2025 è fondamentale perché conferma la prassi che include gli oneri accessori nel costo complessivo su cui calcolare il credito d’imposta, in quanto componenti necessari per l’entrata in funzione del bene; l’elemento cruciale è la scissione tra l’aliquota applicabile al costo originario e prenotato del bene e quella applicabile agli oneri accessori non preventivabili, i quali sono legati al momento effettivo della loro spesa. Questo evita che oneri accessori sostenuti in anni successivi, con aliquote inferiori, possano beneficiare retroattivamente dell’aliquota più alta in vigore al momento della prenotazione del bene.

L’Ade in conclusione ribadisce l’importanza della prenotazione tempestiva, mediante acconto minimo del 20% e ordine accettato, per cristallizzare l’aliquota del credito d’imposta per il costo principale del bene ma stabilisce che gli oneri accessori non preventivati devono essere agevolati con l’aliquota valida nell’anno in cui il costo è effettivamente sostenuto, in linea con il principio di competenza economica.

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