CREDITO D’IMPOSTA IN R&S:
L’ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA
Per quanto concerne la retroattività dell’obbligo dell’asseverazione della relazione tecnica, ad oggi ancora non abbiamo risposte ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, al netto di una conferma del MiSe ma del tutto informale. Ad ogni modo, in questa situazione di incertezza interpretativa, l’orientamento generale è quello di considerare applicabile la retroattività dell’adempimento e questo per due motivi: in primo luogo la ratio stessa dell’obbligo in esame, ovvero quello di “assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute”; in seconda battuta, la compatibilità dell’adempimento con l’art 3 comma 2 dello Statuto dei diritti del Contribuente, in forza del quale “ le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”; detto in altri termini, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data della loro entrata in vigore e pertanto si ritiene diffusamente che l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica trovi applicazione anche per le spese sostenute nell’anno solare 2020. In via cautelativa, è consigliabile di procedere con l’asseverazione della relazione al fine di corroborare maggiormente i presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all’agevolazione anche alla luce degli indirizzi operativi e linee guida presenti nella Circolare 3/E/2021 per quanto concerne la prevenzione e il contrasto all’evasione fiscale.
Per quanto riguarda le modalità con cui procedere all’adempimento, la Legge di Bilancio 2021 parla di mera asseverazione; da questo punto di vista, occorre tuttavia effettuare alcune considerazioni al fine di inquadrare in modo corretto l’onere documentale in esame, soprattutto alla luce delle scarne indicazioni normative ad oggi a disposizione.
Partendo dal concetto di asseverazione, in effetti, il Legislatore non ha mai fornito esaustivi chiarimenti che andassero a dirimere la confusione terminologica tra le locuzioni perizia asseverata e giurata. Ad ogni modo, prassi vuole che l’asseverazione consiste in un’autocertificazione nella quale vengono confermati i contenuti di un documento sotto la propria personale responsabilità, attestandone autenticità e veridicità e rispondendo così penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti. La perizia asseverata si distingue pertanto da quella con giuramento, in quanto la prima è una semplice autodichiarazione, mentre l’altra è un vero e proprio atto pubblico, come chiaramente ribadito dalla sentenza del TAR Abruzzo (Pescara, Sezione I, n. 450, 28 Aprile 2008), dove afferma che “la nozione di perizia asseverata non coincide con quella di perizia giurata”, evidenziando come “il professionista abilitato che deve rendere una perizia asseverata sotto la propria responsabilità fa ritenere sufficienti le dichiarazioni di cui il tecnico si assume le responsabilità, a prescindere dalle formalità del giuramento che viene effettuato davanti al Cancelliere del Tribunale”. Chiarito il concetto di asseverazione, un’altra importante distinzione da effettuare riguarda quella intercorrente tra la perizia e la relazione tecnica. Per quanto le due fattispecie documentali presentino una rilevante sovrapposizione in termini di contenuto occorre tuttavia evidenziare alcuni aspetti che le differenziano. La perizia consiste un’analisi su di una particolare situazione/bene effettuata da un soggetto terzo esperto nel settore e finalizzata a formulare una valutazione di tipo tecnico,economico e di valore. Parliamo quindi di un documento che viene generalmente prodotto da un professionista iscritto ad un ordine professionale e che pertanto risulti abilitato ad esprimere un parere su di una specifica tematica di sua competenza; questo tuttavia non sembra essere il nostro caso, perché la normativa inerente il credito d’imposta non menziona il termine perizia. D’altro canto, la relazione tecnica, per quanto simile nei contenuti, non è un documento per forza redatto da un soggetto terzo (il perito) ma è sempre un’analisi tecnica in cui viene garantita la veridicità del relativo contenuto. Entrambi i documenti (perizia e relazione) possono poi essere asseverati in modo semplice oppure con giuramento.
In virtù di quanto esposto, a parere dello scrivente, bisogna distinguere quattro concetti: perizia, relazione tecnica, asseverazione e asseverazione con giuramento; nel caso del credito d’imposta, parlando di relazione tecnica asseverata, la normativa intende riferirsi ad un documento di natura e valore tecnico,non prodotto da un soggetto esterno (proprio perché non è una perizia) ed il cui contenuto viene asseverato nella sua autenticità. Tale asseveramento consisterà in un’autocertificazione a cura del responsabile aziendale (in caso di ricerca intra – muros) e controfirmata dal legale rappresentante dell’impresa nella forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale vengono confermati i contenuti sotto la propria personale responsabilità, attestandone autenticità e veridicità.
Sull’interpretazione esposta sarebbe di buon auspicio trovare presto riscontro in chiarimenti ed interventi di prassi da parte dell’Agenzia delle entrate.